Art. 14. Inidoneita' tecnica degli esecutori 1. Il maresciallo esecutore, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, transita nel ruolo ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, ed e' impiegato nelle ordinarie attivita' istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale. 2. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado e l'anzianita', dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione. 3. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, il maresciallo e' collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599. 4. Gli accertamenti di cui al citato articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai sensi dell'articolo 7. In tal caso, il maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza e' sostituito da un ufficiale maestro direttore di Banda musicale militare.
Note all'art. 14: - Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1: «Art. 28 (Inidoneita' tecnica per gli esecutori). - 1. Il sottufficiale esecutore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta del maestro direttore e' sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 18. In tal caso, il maestro direttore di banda e' sostituito da un ufficiale maestro direttore di banda militare. (Omissis).». - Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, v. note alle premesse. - La legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente «Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1954, n. 181. Si riporta il testo dell'art. 28: «Art. 28. - Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente: a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo; c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.». - Per il testo dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota precedente.