Art. 14.
                 Inidoneita' tecnica degli esecutori

  1.  Il maresciallo esecutore, dichiarato non idoneo a seguito degli
accertamenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo
27 febbraio  1991,  n.  79,  transita  nel  ruolo ispettori di cui al
decreto   legislativo   12 maggio   1995,   n.   199,   e  successive
modificazioni,    ed   e'   impiegato   nelle   ordinarie   attivita'
istituzionali,  previo  superamento  di  un  corso  di  aggiornamento
tecnico professionale.
  2.  L'iscrizione  in  detto  ruolo  avviene,  mantenendo il grado e
l'anzianita',  dopo  i  parigrado in possesso della stessa anzianita'
assoluta,  anche  in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e,
ove  prevista,  del  grado.  L'eventuale eccedenza di consistenza del
ruolo  ovvero  di  grado,  da riassorbirsi al verificarsi delle prime
vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti,
rispettivamente,  per  l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di
transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.
  3.  In  caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, il
maresciallo  e'  collocato  nella  riserva con diritto al trattamento
economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
  4.  Gli  accertamenti  di  cui  al citato articolo 28, comma 1, del
decreto  legislativo  27 febbraio  1991, n. 79, sono demandati ad una
commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai
sensi  dell'articolo 7. In tal caso, il maestro direttore della Banda
musicale  della  Guardia  di  finanza  e'  sostituito da un ufficiale
maestro direttore di Banda musicale militare.
 
          Note all'art. 14:
              - Per  l'argomento  del decreto legislativo 27 febbraio
          1991,  n.  79,  v.  note alle premesse. Si riporta il testo
          dell'art. 28, comma 1:
              «Art.  28 (Inidoneita' tecnica per gli esecutori). - 1.
          Il  sottufficiale  esecutore  della  banda  musicale  della
          Guardia  di finanza, che non sia piu' ritenuto tecnicamente
          idoneo  per  la  parte  di  appartenenza,  su  proposta del
          maestro direttore e' sottoposto ad accertamenti ad opera di
          una  commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 18.
          In tal caso, il maestro direttore di banda e' sostituito da
          un ufficiale maestro direttore di banda militare.
              (Omissis).».
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, v. note alle premesse.
              - La  legge  31 luglio 1954, n. 599, concernente «Stato
          dei    sottufficiali    dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica»,  e' pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1954, n. 181. Si riporta
          il testo dell'art. 28:
              «Art.  28.  -  Il  sottufficiale che cessa dal servizio
          permanente ai sensi dell'articolo precedente:
                a) se  ha  venti  o  piu' anni di servizio effettivo,
          consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
                b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma
          quindici  o piu' anni di servizio utile per la pensione dei
          quali  dodici  di  servizio effettivo, consegue la pensione
          considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio
          effettivo;
                c) se  ha meno di quindici anni di servizio utile per
          la  pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile
          ma  meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una
          indennita',  per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli
          assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile
          per la pensione.».
              - Per  il  testo  dell'art.  28,  comma  1, del decreto
          legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota precedente.