Art. 15.
                 Inidoneita' tecnica dell'archivista

  1. Il maresciallo archivista, dichiarato non idoneo a seguito degli
accertamenti di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo
27 febbraio  1991,  n.  79,  transita  nel  ruolo Ispettori di cui al
decreto   legislativo   12 maggio   1995,   n.   199,   e  successive
modificazioni,    ed   e'   impiegato   nelle   ordinarie   attivita'
istituzionali,  previo  superamento  di  un  corso  di  aggiornamento
tecnico professionale.
  2.  L'iscrizione  in  detto  ruolo  avviene,  mantenendo il grado e
l'anzianita',  dopo  i  parigrado in possesso della stessa anzianita'
assoluta,  anche  in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e,
ove  prevista,  del  grado.  L'eventuale eccedenza di consistenza del
ruolo  ovvero  di  grado,  da riassorbirsi al verificarsi delle prime
vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti,
rispettivamente,  per  l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di
transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.
  3.  In  caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, il
maresciallo  e'  collocato  nella  riserva con diritto al trattamento
economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
  4.  Gli  accertamenti  di  cui  al citato articolo 29, comma 1, del
decreto  legislativo  27 febbraio  1991, n. 79, sono demandati ad una
commissione  nominata  e  composta  ai sensi dell'articolo 8. In tale
caso,  il  maestro  direttore  della  Banda musicale della Guardia di
finanza  e'  sostituito  da  un  ufficiale maestro direttore di Banda
musicale militare.
 
          Note all'art. 15:
              - Per  l'argomento  del decreto legislativo 27 febbraio
          1991,  n.  79,  v.  note alle premesse. Si riporta il testo
          dell'art. 29, comma 1:
              «Art.  29  (Inidoneita' tecnica per l'archivista). - 1.
          Il  sottufficiale  archivista  della  banda  musicale della
          Guardia  di  finanza,  che non sia piu' ritenuto idoneo, su
          proposta   del   maestro   direttore   e'   sottoposto   ad
          accertamenti   ad  opera  di  una  commissione  nominata  e
          composta  ai  sensi  dell'art.  19. In tal caso, il maestro
          direttore  di banda e' sostituito da un ufficiale direttore
          di banda militare.
              (Omissis).».
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, v. note alle premesse.
              -   Per  il  testo  dell'art.  28 della legge 31 luglio
          1954, n. 599, v. note all'art. 14.
              - Per  il  testo  dell'art.  29,  comma  1, del decreto
          legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota precedente.