Art. 16. Impiego del personale invalido della Banda musicale 1. Il personale della Banda musicale, invalido ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e' impiegato in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa. A tale fine: a) se maestro direttore o maestro vice direttore, transita nel ruolo speciale; b) se esecutore o archivista, transita nel ruolo ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, ed e' iscritto nello stesso, mantenendo il grado e l'anzianita', dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione. 2. Il personale di cui al comma 1 viene ammesso, prima dell'impiego, alla frequenza di un corso di aggiornamento tecnico professionale.
Note all'art. 16: - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, concernente «Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1981, n. 342. Si riporta il testo dell'art. 1: «Art. 1 (Utilizzazione del personale invalido). - Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, e' utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.». - Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, v. note alle premesse.