Art. 16.
         Impiego del personale invalido della Banda musicale

  1.   Il   personale   della   Banda  musicale,  invalido  ai  sensi
dell'articolo 1   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
25 ottobre   1981,   n.  738,  e'  impiegato  in  servizi  d'istituto
compatibili con la ridotta capacita' lavorativa. A tale fine:
    a) se  maestro  direttore  o maestro vice direttore, transita nel
ruolo speciale;
    b) se esecutore o archivista, transita nel ruolo ispettori di cui
al   decreto   legislativo  12 maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni,  ed  e'  iscritto  nello stesso, mantenendo il grado e
l'anzianita',  dopo  i  parigrado in possesso della stessa anzianita'
assoluta,  anche  in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e,
ove  prevista,  del  grado.  L'eventuale eccedenza di consistenza del
ruolo  ovvero  di  grado,  da riassorbirsi al verificarsi delle prime
vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti,
rispettivamente,  per  l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di
transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.
  2.   Il   personale   di  cui  al  comma  1  viene  ammesso,  prima
dell'impiego,  alla  frequenza  di  un corso di aggiornamento tecnico
professionale.
 
          Note all'art. 16:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1981,  n.  738,  concernente  «Utilizzazione  del personale
          delle  forze di polizia invalido per causa di servizio», e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 dicembre 1981, n.
          342. Si riporta il testo dell'art. 1:
              «Art.  1  (Utilizzazione  del personale invalido). - Il
          personale  delle  forze  di  polizia  indicate nell'art. 16
          della legge 10 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una
          invalidita',  che  non  comporti  l'inidoneita' assoluta ai
          servizi  d'istituto,  derivante  da ferite, lesioni o altre
          infermita'  riportate  in  conseguenza  di  eventi connessi
          all'espletamento  dei  compiti  d'istituto,  e' utilizzato,
          d'ufficio  o  a  domanda, in servizi d'istituto compatibili
          con la ridotta capacita' lavorativa e in compiti di livello
          possibilmente   equivalenti   a   quelli  previsti  per  la
          qualifica ricoperta.».
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, v. note alle premesse.