Art. 18. Abrogazione 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d), della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono abrogati l'articolo 26, comma 2, l'articolo 27, comma 2, l'articolo 28, comma 4, e l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.
Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 6, comma 4, lettera d), della legge 31 marzo 2000, n. 78, v. note alle premesse. - Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta il testo degli articoli 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 4 e 29, comma 2: «Art. 26 (Inidoneita' tecnica per il maestro direttore). - (Omissis). 2. Se il giudizio e' negativo, l'ufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dal terzo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.». «Art. 27 (Inidoneita' tecnica per il maestro vice direttore). - (Omissis). 2. Se il giudizio e' negativo, l'ufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dal terzo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.». «Art. 28 (Inidoneita' tecnica per gli esecutori). - (Omissis). 4. Se la commissione giudica il musicante non piu' idoneo per tutte le parti, questi cessa di far parte della banda e viene collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'art. 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.». «Art. 29 (Inidoneita' tecnica per l'archivista). - (Omissis). 2. Se la commissione giudica l'archivista non piu' idoneo, questi cessa di far parte della banda e viene collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'art. 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.».