Art. 18.
                             Abrogazione

  1.  Ai  sensi  dell'articolo 6,  comma  4,  lettera d), della legge
31 marzo  2000,  n. 78, si intendono abrogati l'articolo 26, comma 2,
l'articolo 27,  comma  2,  l'articolo 28,  comma 4, e l'articolo  29,
comma 2, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.
 
          Note all'art. 18:
              - Per  il testo dell'art. 6, comma 4, lettera d), della
          legge 31 marzo 2000, n. 78, v. note alle premesse.
              - Per  l'argomento  del decreto legislativo 27 febbraio
          1991,  n.  79,  v.  note alle premesse. Si riporta il testo
          degli  articoli 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 4 e 29,
          comma 2:
              «Art.   26   (Inidoneita'   tecnica   per   il  maestro
          direttore). - (Omissis).
              2. Se il giudizio e' negativo, l'ufficiale e' collocato
          nella riserva con diritto al trattamento previsto dal terzo
          comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.».
              «Art.  27  (Inidoneita'  tecnica  per  il  maestro vice
          direttore). - (Omissis).
              2. Se il giudizio e' negativo, l'ufficiale e' collocato
          nella riserva con diritto al trattamento previsto dal terzo
          comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.».
              «Art.  28  (Inidoneita'  tecnica  per gli esecutori). -
          (Omissis).
              4.  Se  la  commissione  giudica  il musicante non piu'
          idoneo  per tutte le parti, questi cessa di far parte della
          banda  e  viene  collocato  nella  riserva  con  diritto al
          trattamento  economico  di  cui  all'art.  28  della  legge
          31 luglio 1954, n. 599.».
              «Art.  29  (Inidoneita'  tecnica  per  l'archivista). -
          (Omissis).
              2.  Se  la  commissione  giudica  l'archivista non piu'
          idoneo,  questi  cessa  di  far  parte  della banda e viene
          collocato   nella   riserva   con  diritto  al  trattamento
          economico di cui all'art. 28 della legge 31 luglio 1954, n.
          599.».