Art. 2. 
Requisiti per l'ammissione  ai  concorsi  per  la  nomina  a  maestro
                     direttore e vice direttore 
 
  1. Ai concorsi per il reclutamento del  maestro  direttore  e  vice
direttore possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea; 
    b) avere un'eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni
40. Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della
Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di eta'; 
    c) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica  e
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale  in  servizio
permanente; 
    d) essere in possesso dei diritti civili e politici; 
    e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione  ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate e di polizia; 
    f) essere  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza; 
    g)  non  essere  imputati,  condannati,  ovvero  aver   richiesto
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444  del  codice  di
procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o  essere  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
    h) avere una statura non inferiore a metri 1,68 per gli aspiranti
di sesso  maschile  e  a  metri  1,64  per  gli  aspiranti  di  sesso
femminile. 
  2. Oltre ai requisiti di cui al  comma  1,  e'  richiesto,  per  la
partecipazione al concorso per la nomina a: 
    a) maestro direttore, il possesso del diploma in  composizione  e
strumentazione per Banda conseguiti in un conservatorio  di  Stato  o
altro analogo istituto legalmente riconosciuto; 
    b)  maestro  vice  direttore,  il   possesso   del   diploma   in
strumentazione per Banda conseguito in un conservatorio  di  Stato  o
altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 
  3. I candidati gia' in servizio nella Guardia di finanza  non  sono
sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai  ruoli  ispettori,
sovrintendenti e appuntati  e  finanzieri  sostengono  l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale. 
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  444  del codice di
          procedura penale:
              «Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita  fino  a  un terzo, non supera cinque anni soli o
          congiunti a pena pecuniaria.
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del comma 1 i
          procedimenti  per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
          e  3-quater,  nonche'  quelli contro coloro che siano stati
          dichiarati   delinquenti   abituali,  professionali  e  per
          tendenza,  o  recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
          del  codice  penale, qualora la pena superi due anni soli o
          congiunti a pena pecuniaria.
              2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
          nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
          l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
          la   richiesta   delle   parti   [c.p.p.  445].  Se  vi  e'
          costituzione  di  parte civile, il giudice non decide sulla
          relativa  domanda;  l'imputato  e'  tuttavia  condannato al
          pagamento  delle  spese sostenute dalla parte civile, salvo
          che  ricorrano  giusti motivi per la compensazione totale o
          parziale.  Non  si  applica  la  disposizione dell'art. 75,
          comma 3.
              3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne    l'efficacia,    alla    concessione   della
          sospensione condizionale della pena [c.p.p. 163]. In questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».