Art. 4.
                      Commissione giudicatrice

  1.  Per  ciascuno  dei  concorsi  di  cui  agli  articoli 2 e 3, e'
nominata, con determinazione del Comandante generale della guardia di
finanza   o   dell'autorita'  da  questi  delegata,  una  Commissione
giudicatrice,  presieduta  da  un ufficiale generale della guardia di
finanza.
  2.  La  Commissione  di  cui  al comma 1 si articola nelle seguenti
sottocommissioni:
    a) per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione;
    b) per la visita medica di primo accertamento;
    c) per la visita medica di revisione;
    d) per gli accertamenti attitudinali;
    e) per la valutazione dei titoli e le prove d'esame;
    f) per la visita medica di controllo.
  3.  La  composizione  della  sottocommissione  di cui al precedente
comma  2,  lettera e), e' disciplinata dagli articoli 5, 6, 7 e 8. La
composizione  delle  sottocommissioni  di  cui al precedente comma 2,
lettere a), b), c), d) ed f) e' disciplinata dalla determinazione con
la quale e' indetto il concorso.