Art. 4. Commissione giudicatrice 1. Per ciascuno dei concorsi di cui agli articoli 2 e 3, e' nominata, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza o dell'autorita' da questi delegata, una Commissione giudicatrice, presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza. 2. La Commissione di cui al comma 1 si articola nelle seguenti sottocommissioni: a) per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione; b) per la visita medica di primo accertamento; c) per la visita medica di revisione; d) per gli accertamenti attitudinali; e) per la valutazione dei titoli e le prove d'esame; f) per la visita medica di controllo. 3. La composizione della sottocommissione di cui al precedente comma 2, lettera e), e' disciplinata dagli articoli 5, 6, 7 e 8. La composizione delle sottocommissioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) e' disciplinata dalla determinazione con la quale e' indetto il concorso.