Art. 2. Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse 1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003, alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilita' al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne facciano richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalita' di calcolo, nonche' le modalita' e le procedure di erogazione dei predetti contributi, puo' essere effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilita', in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo e' decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso. 2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto e' ridotto a sei mesi.