Art. 2.
Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse

  1.  Fermo  restando  il  tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1,
comma  2,  del  decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  al fine di
garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono
i  contributi  concessi  a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, limitatamente ai
bandi  ottavo,  le  cui  graduatorie sono state approvate con decreto
ministeriale  in  data  9  aprile  2001,  pubblicato  nel supplemento
ordinario  n.  129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001,
undicesimo,  le  cui  graduatorie  sono  state  approvate con decreto
ministeriale  in  data  12  febbraio 2002, pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  47  alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e
quattordicesimo,  le cui graduatorie sono state approvate con decreto
ministeriale  in  data  27  maggio  2003,  pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  105  alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003,
alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilita'
al  cofinanziamento  dell'Unione  europea e che ne facciano richiesta
entro  il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalita'
di  calcolo,  nonche'  le  modalita' e le procedure di erogazione dei
predetti  contributi,  puo'  essere  effettuata l'erogazione parziale
delle   quote   di   contributo   delle   quali   sono   maturate  le
disponibilita',   in   proporzione   alla   parte   di   investimenti
effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di
contributo  e'  decurtata  di  una  somma pari al dieci per cento del
contributo concesso.
  2.  Per  i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia
ultimato   gli   investimenti,  l'erogazione  dell'ultima  quota  del
contributo   avviene   indipendentemente  dalla  presentazione  della
documentazione   finale   di   spesa,  fermo  restando  l'obbligo  di
presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9,
comma  1,  del  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in  data  20  ottobre  1995,  n.  527, e successive
modificazioni.  Per  i  programmi  di investimento di cui al medesimo
articolo  9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10,
comma 6, dello stesso decreto e' ridotto a sei mesi.