Art. 3.
Controversie relative alla     soppressa     azienda    universitaria
                        Policlinico Umberto I

  1.  I  decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di
procedura civile divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore
del   decreto-legge   1°   ottobre  1999,  n.  341,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci
nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora
gli  stessi  siano  relativi  a  crediti  vantati nei confronti della
soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali
anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera
Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma
1,  del  citato  decreto-legge  n.  341  del  1999, come interpretato
dall'articolo  8-sexies  del  decreto-legge  28  maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
  2.  I  pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di
cui  al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base
al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.
  3.  Nelle  azioni  esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al
comma  1,  alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I
subentra  il  commissario  di  cui  al  comma  3  dell'articolo 2 del
decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.