Art. 4. Incarichi dirigenziali 1. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e, limitatamente a quelli di seconda fascia, a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Se l'incarico riguarda pubblici dipendenti con contratto a tempo determinato, il contratto e' sospeso per la durata dell'incarico e riprende vigore alla conclusione dell'incarico stesso purche' sussistano esigenze per la sua prosecuzione. 2. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "tre".