Art. 4.
                       Incarichi dirigenziali

  1.  L'articolo  19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli
incarichi  di  funzione  dirigenziale  ivi  previsti  possono  essere
conferiti  anche  a  dirigenti  e,  limitatamente a quelli di seconda
fascia,  a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai
ruoli   delle   amministrazioni   pubbliche,   comprese   quelle  che
conferiscono   gli   incarichi.   Se   l'incarico  riguarda  pubblici
dipendenti con contratto a tempo determinato, il contratto e' sospeso
per  la  durata  dell'incarico  e  riprende  vigore  alla conclusione
dell'incarico   stesso   purche'   sussistano  esigenze  per  la  sua
prosecuzione.
  2. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  la parola:
"cinque" e' sostituita dalla seguente: "tre".