Art. 6.
Modifiche al  decreto-legge  12  luglio 2004, n. 168, convertito, con
         modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

  1.  All'articolo  1,  comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.
191,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Ferma restando
l'invarianza  della  spesa  complessiva  gravante  sul bilancio della
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   per   i   centri  di
responsabilita'    amministrativa   afferenti   ai   Ministri   senza
portafoglio  il  limite  di  spesa  stabilito dal presente comma puo'
essere  superato  in  casi eccezionali previa adozione di un motivato
provvedimento da parte del Ministro competente.".