Art. 6. Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. 1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilita' amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente.".