Art. 11. Personale comandato 1. L'Istituto puo' avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilita' di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unita', di personale amministrativo, tecnico e di ricerca, in posizione di comando, proveniente dall'amministrazione dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalle istituzioni scolastiche o da altre amministrazioni dello Stato, dalle universita', da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali. 2. I comandi del personale proveniente dalle istituzioni scolastiche non possono protrarsi per piu' di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico. 3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina definita con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a). 4. Il servizio prestato in posizione di comando e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.