Art. 11.
                         Personale comandato

  1.  L'Istituto  puo'  avvalersi,  con  oneri  a proprio carico, nei
limiti  consentiti  dalle  proprie  disponibilita'  di bilancio, e in
numero   comunque   non   superiore  a  dieci  unita',  di  personale
amministrativo,  tecnico  e  di  ricerca,  in  posizione  di comando,
proveniente  dall'amministrazione dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca,   dalle   istituzioni   scolastiche   o   da   altre
amministrazioni  dello  Stato,  dalle  universita',  da enti pubblici
compresi  nel  comparto  della  ricerca,  dalle  regioni e dagli enti
locali.
  2.   I   comandi   del   personale  proveniente  dalle  istituzioni
scolastiche  non  possono  protrarsi per piu' di un quinquennio e non
sono  rinnovabili  prima  che sia decorso un intervallo di almeno tre
anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.
  3.  I  comandi  sono  disposti  attraverso apposite selezioni degli
aspiranti,  secondo  la disciplina definita con il regolamento di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera a).
  4.  Il  servizio prestato in posizione di comando e' valido a tutti
gli effetti come servizio di istituto.