Art. 12. Incarichi ad esperti 1. Nell'esercizio delle ordinarie attivita' istituzionali, l'Istituto puo' avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilita' di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non puo' far fronte con il personale in servizio, e in numero comunque non superiore a dieci unita', dell'apporto di esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi. 2. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonche' congrui termini per la presentazione delle domande.