Art. 12.
                        Incarichi ad esperti

  1.   Nell'esercizio   delle   ordinarie   attivita'  istituzionali,
l'Istituto puo' avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilita'
di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non
puo'  far  fronte  con il personale in servizio, e in numero comunque
non  superiore  a  dieci  unita',  dell'apporto  di  esperti  di alta
qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi.
  2.  L'Istituto  assicura  adeguate  forme  di  pubblicizzazione dei
contratti  che  intende  stipulare,  nonche'  congrui  termini per la
presentazione delle domande.