Art. 13. Patrimonio e risorse finanziarie 1. L'Istituto provvede ai propri compiti con: a) redditi del patrimonio; b) contributo ordinario dello Stato; c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali; d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri; e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attivita' negoziali e contrattuali coerenti con le finalita' dell'Istituto.