Art. 13.
                  Patrimonio e risorse finanziarie

  1. L'Istituto provvede ai propri compiti con:
    a) redditi del patrimonio;
    b) contributo ordinario dello Stato;
    c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli
enti locali;
    d) eventuali  contributi  ed assegnazioni, da parte di soggetti o
enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
    e) eventuali  altre  entrate,  anche  derivanti dall'esercizio di
attivita'   negoziali   e  contrattuali  coerenti  con  le  finalita'
dell'Istituto.