Art. 14.
Disposizioni  particolari  per le Regioni a statuto speciale e per le
              province autonome di Trento e di Bolzano

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  provvedono  alle valutazioni di loro competenza ai sensi
dei  rispettivi  statuti  e delle relative norme di attuazione, anche
con  riferimento  alle disposizioni del titolo V della parte II della
Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.