Art. 15.
                          Norma finanziaria

  1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari
a  7.306.000  euro  per  l'anno 2004 ed a 10.360.000 euro a decorrere
dall'anno  2005,  si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  2.  Restano confermati, per l'Istituto nazionale per la valutazione
del  sistema  educativo  di  istruzione  e formazione (INVALSI), come
ordinato   dal  presente  decreto,  i  finanziamenti  previsti  dalla
normativa  vigente  gia'  destinati  all'Istituto  nazionale  per  la
valutazione  del  sistema  dell'istruzione, di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
 
          Note all'art. 15:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3, comma 92, della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350:
              «Art.  3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - 1.-91. (Omissis).
              92.  Per  l'attuazione  del  piano programmatico di cui
          all'art.  1,  comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
          autorizzata,   a   decorrere   dall'anno   2004,  la  spesa
          complessiva   di   90   milioni  di  euro  per  i  seguenti
          interventi:
                a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
                b) interventi  di  orientamento contro la dispersione
          scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione
          e formazione;
                c) interventi   per  lo  sviluppo  dell'istruzione  e
          formazione  tecnica  superiore  e  per  l'educazione  degli
          adulti;
                d) istituzione  del Servizio nazionale di valutazione
          del sistema di istruzione.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo 20 luglio 1999, n. 258:
              «Art.    1    (Trasformazione    del   Centro   europeo
          dell'educazione  in  Istituto  nazionale per la valutazione
          del  sistema  dell'istruzione).  -  1.  Il  Centro  europeo
          dell'educazione,   di   cui   all'art.   290   del  decreto
          legislativo  16 aprile  1994, n. 297, con sede in Frascati,
          e'  trasformato  in  «Istituto nazionale per la valutazione
          del   sistema   dell'istruzione»,   di  seguito  denominato
          Istituto.  L'Istituto  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del
          Ministero  della  pubblica  istruzione.  Il  Ministro della
          pubblica  istruzione  con  propria  direttiva  individua le
          priorita'  strategiche delle quali l'Istituto dovra' tenere
          conto per programmare l'attivita' di valutazione.
              2.  L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del
          Centro   europeo   dell'educazione,  mantiene  personalita'
          giuridica  di  diritto pubblico ed autonomia amministrativa
          ed   e'   dotato   di  autonomia  contabile,  patrimoniale,
          regolamentate  e di autonomia finanziaria come definita dal
          regolamento di cui all'art. 3, comma 6.
              3.  In  particolare,  l'Istituto  valuta l'efficienza e
          l'efficacia  del sistema di istruzione nel suo complesso ed
          analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione
          scolastica,   inquadrando   la  valutazione  nazionale  nel
          contesto  internazionale; studia le cause dell'insuccesso e
          della  dispersione  scolastica  con riferimento al contesto
          sociale  ed  alle tipologie dell'offerta formativa; conduce
          attivita'  di  valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
          fornisce  supporto e assistenza tecnica all'amministrazione
          per  la realizzazione di autonome iniziative di valutazione
          e  supporto  alle  singole  istituzioni  scolastiche  anche
          mediante   la   predisposizione   di   archivi  informatici
          liberamente  consultabili;  valuta  gli effetti degli esiti
          applicativi  delle iniziative legislative che riguardano la
          scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di
          innovazione  promossi  in  ambito  nazionale;  assicura  la
          partecipazione    italiana    a    progetti    di   ricerca
          internazionale  in  campo valutativo e nei settori connessi
          dell'innovazione organizzativa e didattica.
              4.   All'Istituto  sono  altresi'  trasferiti,  con  le
          inerenti  risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla
          dispersione scolastica, che e' contestualmente soppresso.
              5.  Ai  fini  della  realizzazione  di  iniziative  che
          comportino  attivita'  di valutazione e di promozione della
          cultura   dell'autovalutazione   da   parte   delle  scuole
          l'Istituto  si avvale, sulla base della direttiva di cui al
          comma 1,   anche  dei  servizi  dell'amministrazione  della
          pubblica  istruzione istituiti sul territorio provinciale e
          delle  specifiche  professionalita' degli ispettori tecnici
          dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.