Art. 16 Disposizioni transitorie e finali 1. Il Presidente dell'Istituto ed i componenti degli organi di cui agli articoli 6 e 7, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli organi dell'Istituto previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla nomina degli organi di cui al comma 1. Il Comitato direttivo adotta i regolamenti di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal suo insediamento. 3. Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza, continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilita' adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313. Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel periodo transitorio. 4. Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 9, comma 2, da indire entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo. 5. Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313. 6. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 7. All'Istituto sono trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo all'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313: "Art. 1 (Organi dell'Istituto). - 1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato "Istituto", istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito denominato "decreto legislativo" che ne individua le finalita', e' dotato dei seguenti organi di amministrazione e scientifici: a) presidente; b) consiglio di amministrazione; c) comitato tecnico-scientifico; d) collegio dei revisori.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, reca: "Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258". - Si riporta il testo dell'art. 10 e dell'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313: "Art. 10 (Personale comandato o collocato fuori ruolo). - 1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'art. 8, puo' avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilita' di bilancio e comunque in numero non superiore a quindici, di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo, proveniente dall'amministrazione della pubblica istruzione, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle universita', da enti pubblici compresi nel compatto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali. 2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente con quella delle attivita' cui sono riferiti, non possono protrarsi per piu' di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico. 3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti sulla base dei titoli posseduti; la concreta disciplina delle selezioni e' dettata dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione di carattere generale. 4. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori ruolo e' valido a tutti gli effetti come servizio d'Istituto.". "Art. 15 (Norme finali e transitorie). - 1.-2. (Omissis). 3. E' inoltre, confermato il personale utilizzato presso l'Istituto nell'anno scolastico 1999-2000, ai sensi dell'art. 453 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e delle successive norme contrattuali che hanno disciplinato la materia.". - Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca: "Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si vedano le note all'art. 15.