Art. 16
                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  Il Presidente dell'Istituto ed i componenti degli organi di cui
agli  articoli  6  e  7,  sono  nominati  entro  il trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Gli  organi  dell'Istituto previsti dall'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, restano in
carica,  nell'attuale  composizione, fino alla nomina degli organi di
cui  al  comma  1.  Il Comitato direttivo adotta i regolamenti di cui
all'articolo 9, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
  3.   Fino   alla   data   di   approvazione   del   regolamento  di
amministrazione,  contabilita' e finanza, continuano ad applicarsi le
norme di amministrazione e contabilita' adottate ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  21  settembre  2000, n. 313. Sono
consentite  le  variazioni  di  bilancio eventualmente necessarie nel
periodo transitorio.
  4.  Il  personale in posizione di comando o utilizzato alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e
15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
2000,  n.  313, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui
al  decreto  legislativo  20  luglio  1999,  n. 258, e' confermato, a
domanda,  fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il
reclutamento  del personale di cui all'articolo 9, comma 2, da indire
entro  sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 2, secondo periodo del presente articolo.
  5.   Alla  data  di  insediamento  dei  nuovi  organi  e'  abrogato
l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano
di  applicarsi  nei  confronti dell'Istituto le restanti disposizioni
del  predetto  decreto;  dalla  stessa  data  e' altresi' abrogato il
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313.
  6.  Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del
Comitato   direttivo  e  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  e'
determinato  con  decreto  del  Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
  7. All'Istituto sono trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo
all'Istituto  nazionale  di  valutazione  del sistema dell'istruzione
(INVALSI) di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 novembre 2004
                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 16:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313:
              "Art.   1   (Organi  dell'Istituto).  -  1.  L'Istituto
          nazionale  per  la  valutazione  del sistema di istruzione,
          ente  di  diritto  pubblico  sottoposto  alla vigilanza del
          Ministero  della pubblica istruzione, di seguito denominato
          "Istituto",  istituito  con  decreto  legislativo 20 luglio
          1999,  n.  258, di seguito denominato "decreto legislativo"
          che  ne  individua  le  finalita',  e'  dotato dei seguenti
          organi di amministrazione e scientifici:
                a) presidente;
                b) consiglio di amministrazione;
                c) comitato tecnico-scientifico;
                d) collegio dei revisori.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          21 settembre  2000,  n.  313,  reca:  "Regolamento  recante
          organizzazione  dell'Istituto  nazionale per la valutazione
          del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3
          del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10 e dell'art. 15,
          comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          21 settembre 2000, n. 313:
              "Art. 10 (Personale comandato o collocato fuori ruolo).
          - 1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'art. 8, puo'
          avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti
          dalle  proprie  disponibilita'  di  bilancio  e comunque in
          numero    non    superiore   a   quindici,   di   personale
          amministrativo,   tecnico,   specialistico   e  di  ricerca
          comandato    o    collocato    fuori   ruolo,   proveniente
          dall'amministrazione   della   pubblica  istruzione,  dalla
          scuola  o  da  altre  amministrazioni  dello  Stato,  dalle
          universita',  da  enti pubblici compresi nel compatto della
          ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
              2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di
          norma  di durata coincidente con quella delle attivita' cui
          sono  riferiti,  non  possono  protrarsi  per  piu'  di  un
          quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un
          intervallo  di  almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio
          dell'anno scolastico.
              3.   I   comandi   sono  disposti  attraverso  apposite
          selezioni  degli aspiranti sulla base dei titoli posseduti;
          la  concreta  disciplina  delle  selezioni  e'  dettata dal
          consiglio  di amministrazione con apposita deliberazione di
          carattere generale.
              4.  Il  servizio  prestato  in  posizione  di comando o
          collocamento fuori ruolo e' valido a tutti gli effetti come
          servizio d'Istituto.".
              "Art.   15   (Norme  finali  e  transitorie).  -  1.-2.
          (Omissis).
              3.  E'  inoltre,  confermato  il  personale  utilizzato
          presso  l'Istituto nell'anno scolastico 1999-2000, ai sensi
          dell'art.  453  del  decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
          297,  e  delle  successive  norme  contrattuali  che  hanno
          disciplinato la materia.".
              - Il  decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca:
          "Riordino   del   Centro   europeo  dell'educazione,  della
          biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in
          Fondazione  del  museo  nazionale  della  scienza  e  della
          tecnica  "Leonardo  da  Vinci",  a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Per  il  testo  dell'art.  1  del decreto legislativo
          20 luglio 1999, n. 258, si vedano le note all'art. 15.