Art. 2. Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione 1. Per i fini di cui all'articolo 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di «Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto». 2. L'Istituto e' ente di ricerca con personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. 3. L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, di seguito denominato: «Ministero». Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» individua, con periodicita' almeno triennale, le priorita' strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attivita', fermo restando che la valutazione delle priorita' tecnico-scientifiche e' riservata all'Istituto. A tale fine il Ministro provvede: a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione; b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale. 4. Il Ministro adotta altresi' specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca: «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.