Art. 2.

Riordino   dell'Istituto   nazionale   di   valutazione  del  sistema
                           dell'istruzione

  1.  Per  i  fini  di  cui  all'articolo 1  l'Istituto  nazionale di
valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo
20 luglio  1999,  n.  258, e' riordinato, secondo le disposizioni del
presente  decreto  ed  assume la denominazione di «Istituto Nazionale
per   la  valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto».
  2.  L'Istituto  e'  ente  di  ricerca con personalita' giuridica di
diritto    pubblico    ed    autonomia   amministrativa,   contabile,
patrimoniale, regolamentare e finanziaria.
  3.   L'Istituto   e'   soggetto   alla   vigilanza   del  Ministero
dell'istruzione,   universita'  e  ricerca,  di  seguito  denominato:
«Ministero».  Il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di seguito denominato «Ministro» individua, con periodicita'
almeno  triennale,  le  priorita'  strategiche delle quali l'Istituto
tiene  conto per programmare la propria attivita', fermo restando che
la  valutazione  delle  priorita'  tecnico-scientifiche  e' riservata
all'Istituto. A tale fine il Ministro provvede:
    a) con    propria    direttiva,    relativamente    al    sistema
dell'istruzione;
    b) con  apposite  linee guida definite d'intesa con la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo 8  del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  previo  concerto  con il Ministro del lavoro e delle
politiche   sociali,   relativamente  al  sistema  dell'istruzione  e
formazione professionale.
  4.  Il  Ministro adotta altresi' specifiche direttive connesse agli
obiettivi generali delle politiche educative nazionali.
 
          Note all'art. 2:
              - Il  decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca:
          «Riordino   del   Centro   europeo  dell'educazione,  della
          biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in
          Fondazione  del  museo  nazionale  della  scienza  e  della
          tecnica  "Leonardo  da  Vinci",  a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.