Art. 3.
Compiti dell'Istituto   nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
               educativo di istruzione e di formazione

  1. L'Istituto:
    a)  effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze
e  abilita'  degli studenti e sulla qualita' complessiva dell'offerta
formativa   delle   istituzioni  di  istruzione  e  di  istruzione  e
formazione   professionale,  anche  nel  contesto  dell'apprendimento
permanente.  Per  la formazione professionale le verifiche concernono
esclusivamente  i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate
tenuto  conto  degli  altri soggetti istituzionali che gia' operano a
livello  nazionale  nel  settore  della  valutazione  delle politiche
nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;
    b)  predispone,  nell'ambito  delle prove previste per l'esame di
Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte
del  Ministro,  le  prove  a  carattere  nazionale,  sulla base degli
obiettivi  specifici  di apprendimento del corso ed in relazione alle
discipline  di  insegnamento  dell'ultimo  anno  di  ciascun ciclo, e
provvede  alla  gestione  delle prove stesse, secondo le disposizioni
emanate  in  attuazione  dell'articolo  3, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
    c)  svolge  attivita' di ricerca, nell'ambito delle sue finalita'
istituzionali;
    d) studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica
con  riferimento  al  contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta
formativa;
    e)  assume  iniziative  rivolte  ad  assicurare la partecipazione
italiana  a  progetti  di  ricerca  europea e internazionale in campo
valutativo;
    f)   svolge   attivita'   di   supporto   e   assistenza  tecnica
all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali,
e   alle   singole   istituzioni   scolastiche  e  formative  per  la
realizzazione  di  autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e
autovalutazione;
    g)  svolge  attivita'  di  formazione  del  personale  docente  e
dirigente  della  scuola,  connessa  ai  processi di valutazione e di
autovalutazione delle istituzioni scolastiche.
  2.  Gli  esiti  delle  attivita'  svolte  ai sensi del comma 1 sono
oggetto  di  apposite relazioni al Ministro, che ne da' comunicazione
alla   Conferenza   unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281. Le relazioni riferiscono sui
risultati   e   possono   segnalare   indicatori  ritenuti  utili  al
miglioramento  della  qualita' complessiva del Sistema. Relativamente
al  sistema  della  formazione  professionale  tali  indicatori  sono
definiti  previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  e  sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il
Ministero,  nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei
dati personali, assicura idonee forme di pubblicita' e conoscenza.
  3.  Il  Ministro  relaziona  al  Parlamento, con cadenza triennale,
sugli esiti della valutazione.
  4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attivita' svolta.
 
          Note all'art. 3:
              - Per  il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della
          legge  28 marzo  2003,  n.  53,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.