Art. 3. Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 1. L'Istituto: a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti e sulla qualita' complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che gia' operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane; b) predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53; c) svolge attivita' di ricerca, nell'ambito delle sue finalita' istituzionali; d) studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo; f) svolge attivita' di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; g) svolge attivita' di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche. 2. Gli esiti delle attivita' svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne da' comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualita' complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicita' e conoscenza. 3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione. 4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attivita' svolta.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.