Art. 5
                             Presidente

  1.  Il  Presidente,  scelto  tra  persone  di  alta  qualificazione
scientifica  e  con  adeguate  conoscenze dei sistemi di istruzione e
formazione  e  dei  sistemi di valutazione in Italia e all'estero, e'
nominato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.
L'incarico  ha  durata  triennale  ed  e'  rinnovabile, con le stesse
modalita', per un ulteriore triennio.
  2.  Il  Presidente  ha  la  rappresentanza legale dell'Istituto. Il
Presidente:
a) convoca   e   presiede   le   riunioni   del  Comitato  direttivo,
   stabilendone l'ordine del giorno;
b) formula,  nel  rispetto  delle  priorita'  strategiche individuate
   dalle  direttive  e dalle linee-guida di cui all'articolo 2, comma
   3, le proposte al Comitato direttivo ai fini dell'approvazione del
   programma  annuale  dell'Istituto  e  della  determinazione  degli
   indirizzi generali della gestione;
c) sovrintende alle attivita' dell'Istituto;
d) formula  al  Comitato  direttivo  la  proposta per il conferimento
   dell'incarico  di  direttore  generale  dell'Istituto  e adotta il
   conseguente provvedimento;
e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato
   direttivo,   da   sottoporre   a  ratifica  nella  prima  riunione
   successiva del Comitato stesso.