Art. 5 Presidente 1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile, con le stesse modalita', per un ulteriore triennio. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente: a) convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo, stabilendone l'ordine del giorno; b) formula, nel rispetto delle priorita' strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui all'articolo 2, comma 3, le proposte al Comitato direttivo ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione; c) sovrintende alle attivita' dell'Istituto; d) formula al Comitato direttivo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento; e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4; f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso.