Art. 6
                         Comitato direttivo

  1.  Il  Comitato  direttivo  e'  composto  dal  Presidente e da sei
membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e
nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali  e  due  dal  Presidente  della  Conferenza
Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Il Comitato direttivo, su proposta del Presidente:
a) approva,  nel  rispetto delle direttive del Ministro e delle linee
   guida  di  cui all'articolo 2, comma 3, il programma annuale delle
   attivita'  dell'Istituto,  fissando  altresi'  linee prioritarie e
   criteri   metodologici,   modulabili   anche  nel  tempo,  per  lo
   svolgimento  delle  verifiche  di  cui  all'articolo  3,  comma 1,
   lettera a);
b) esamina  i  risultati  delle  verifiche  periodiche e sistematiche
   svolte  dall'area  tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, nonche'
   le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
c) determina gli indirizzi della gestione;
d) delibera  il  bilancio  di  previsione  e  le  relative  eventuali
   variazioni, ed il conto consuntivo;
e) delibera   l'affidamento   dell'incarico   di  direttore  generale
   dell'Istituto ed il relativo trattamento economico;
f) valuta  i  risultati  dell'attivita'  del  direttore generale e la
   conformita'  della  stessa  rispetto  agli indirizzi, adottando le
   relative determinazioni;
g) delibera i regolamenti dell'Istituto;
h) delibera  in  ordine  ad  ogni  altra  materia  attribuitagli  dai
   regolamenti dell'Istituto.
  3.  Ai  fini  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  d),  e
dell'articolo  6  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il
Comitato  stabilisce  le modalita' operative del controllo strategico
e,  in  base  a  tale  controllo,  individua  le cause dell'eventuale
mancata  rispondenza  dei  risultati  agli  obiettivi  e  delibera  i
necessari interventi correttivi.
  4.  Il  Comitato  direttivo  dura  in carica tre anni e puo' essere
confermato per un altro triennio. In caso di dimissione o comunque di
cessazione  dalla  carica  di  uno  dei  componenti  del Comitato, il
componente  subentrante  resta  in  carica  fino  alla scadenza della
durata in carica del predetto organo.
 
          Note all'art. 6:
              - Il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d),
          e  dell'art.  6  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          286:
              "Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
          Le  pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
          autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
                a)-c) (Omissis);
                d) valutare  l'adeguatezza  delle  scelte compiute in
          sede  di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
          di  determinazione  dell'indirizzo  politico, in termini di
          congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
          (valutazione e controllo strategico.".
              "Art.  6  (La valutazione e il controllo strategico). -
          1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
          verificare,   in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri  di
          indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
          attuazione  delle scelte contenute nelle direttive ed altri
          atti  di  indirizzo  politico.  L'attivita' stessa consiste
          nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
          degli  eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
          norme,   gli   obiettivi  operativi  prescelti,  le  scelte
          operative  effettuate  e  le  risorse  umane, finanziarie e
          materiali  assegnate,  nonche'  nella identificazione degli
          eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
          per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
              2.  Gli  uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
          valutazione  e  controllo  strategico  riferiscono  in  via
          riservata   agli  organi  di  indirizzo  politico,  con  le
          relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
          effettuate.  Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
          politico   anche  per  la  valutazione  dei  dirigenti  che
          rispondono   direttamente   all'organo   medesimo   per  il
          conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
              3.  Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
          ai  commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
          nell'ambito  delle  strutture  di cui all'art. 14, comma 2,
          del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
          e  dotato  di  adeguata  autonomia  operativa. La direzione
          dell'ufficio  puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
          organo   collegiale,  ferma  restando  la  possibilita'  di
          ricorrere,  anche  per  la  direzione  stessa,  ad  esperti
          estranei   alla  pubblica  amministrazione,  ai  sensi  del
          predetto  art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
          controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
          statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto  legislativo
          6 settembre  1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
          una  relazione  sui risultati delle analisi effettuate, con
          proposte   di   miglioramento   della  funzionalita'  delle
          amministrazioni.  Possono  svolgere, anche su richiesta del
          Ministro,   analisi  su  politiche  e  programmi  specifici
          dell'amministrazione  di appartenenza e fornire indicazioni
          e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
          nell'amministrazione.".