Art. 7.
                   Collegio dei revisori dei conti

  1.  Il  Collegio  dei  revisori  dei conti effettua le verifiche di
regolarita'   amministrativa   e   contabile   a  norma  del  decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  286. Il Collegio svolge altresi' i
compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
  2.  Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti,
nominati  con  decreto  del  Ministro,  di  cui  uno  effettivo e uno
supplente  designati  dal  Ministero dell'economia e delle finanze. I
componenti  effettivi designano al loro interno, nella prima riunione
del  Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni
e puo' essere confermato per un altro quadriennio.
 
          Note all'art. 7:
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
          «Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59».
              - Si riporta il testo dell'art. 2403 del codice civile:
              «Art.  2403  (Doveri  del  collegio  sindacale).  -  Il
          collegio  sindacale  vigila  sull'osservanza  della legge e
          dello  statuto,  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta
          amministrazione    ed   in   particolare   sull'adeguatezza
          dell'assetto   organizzativo,  amministrativo  e  contabile
          adottato  dalla  societa' e sul suo concreto funzionamento.
          Esercita  inoltre  il controllo contabile nel caso previsto
          dall'art. 2409-bis, terzo comma.».