Art. 7. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresi' i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. 2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un altro quadriennio.
Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». - Si riporta il testo dell'art. 2403 del codice civile: «Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.».