Art. 9 Regolamenti e principi di organizzazione 1. L'Istituto si dota dei seguenti regolamenti: a) regolamento di organizzazione e funzionamento; b) regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza. 2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera a), definisce l'organizzazione dell'Istituto sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita' di indirizzo e programmazione e compiti e responsabilita' di gestione, prevedendo un'area dei servizi amministrativi ed informatici ed un'area tecnica della valutazione che, in attuazione del programma di attivita' approvato dal Comitato direttivo dell'Istituto e secondo i criteri metodologici definiti, svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso; lo stesso regolamento provvede in particolare alla ripartizione dei posti della dotazione organica del personale, di cui alla allegata tabella A, tra le aree, i livelli ed i profili professionali, a disciplinare il reclutamento del medesimo personale attraverso procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto delle norme in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonche' a definire la disciplina relativa alle selezioni per i comandi di cui all'articolo 11. 3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), elaborato nel rispetto dei principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, e successive modificazioni, disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilita' generale dello Stato. 4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'area tecnica della valutazione l'Istituto si avvale anche delle specifiche accertate professionalita' del personale ispettivo tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all'Istituto medesimo su richiesta dello stesso e con il trattamento economico a carico del Ministero, in numero non superiore a venti unita'. 5. I regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per l'approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica.
Note all'art. 9: - La legge 3 aprile 1997, n. 94, reca: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato". - Il titolo V della Costituzione reca: "Le regioni, le province, i comuni". - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione): "Art. 10. - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.".