Art. 9
              Regolamenti e principi di organizzazione

  1. L'Istituto si dota dei seguenti regolamenti:
a) regolamento di organizzazione e funzionamento;
b) regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza.
  2.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1,  lettera  a), definisce
l'organizzazione   dell'Istituto   sulla   base   del   principio  di
separazione   tra   compiti   e   responsabilita'   di   indirizzo  e
programmazione  e  compiti  e responsabilita' di gestione, prevedendo
un'area  dei servizi amministrativi ed informatici ed un'area tecnica
della  valutazione  che,  in  attuazione  del  programma di attivita'
approvato  dal  Comitato  direttivo dell'Istituto e secondo i criteri
metodologici  definiti,  svolge le verifiche periodiche e ne comunica
gli  esiti  al  comitato  stesso;  lo  stesso regolamento provvede in
particolare  alla ripartizione dei posti della dotazione organica del
personale,  di cui alla allegata tabella A, tra le aree, i livelli ed
i  profili professionali, a disciplinare il reclutamento del medesimo
personale  attraverso  procedure  concorsuali pubbliche, nel rispetto
delle  norme in materia di reclutamento del personale delle pubbliche
amministrazioni,  nonche'  a  definire  la  disciplina  relativa alle
selezioni per i comandi di cui all'articolo 11.
  3.  Il  regolamento  di  cui  al comma 1, lettera b), elaborato nel
rispetto  dei  principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, e
successive  modificazioni,  disciplina  i  criteri della gestione, le
relative   procedure  amministrativo-contabili  e  finanziarie  e  le
connesse  responsabilita',  in  modo  da  assicurare  la  rapidita' e
l'efficienza    nell'erogazione    della   spesa   ed   il   rispetto
dell'equilibrio  finanziario  del bilancio. Il regolamento disciplina
altresi'  le  procedure  contrattuali,  le forme di controllo interno
sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto
e  l'amministrazione  del  patrimonio,  nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni in materia di contabilita' generale dello Stato.
  4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'area tecnica della
valutazione  l'Istituto  si  avvale  anche delle specifiche accertate
professionalita'  del  personale  ispettivo  tecnico  dipendente  dal
Ministero,  assegnato all'Istituto medesimo su richiesta dello stesso
e  con il trattamento economico a carico del Ministero, in numero non
superiore a venti unita'.
  5.  I  regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro
adozione,  al  Ministro  per  l'approvazione, nei successivi sessanta
giorni,  previo  parere favorevole del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la funzione pubblica.
 
          Note all'art. 9:
              - La  legge 3 aprile 1997, n. 94, reca: "Modifiche alla
          legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni e
          integrazioni,  recante norme di contabilita' generale dello
          Stato  in  materia  di  bilancio.  Delega  al  Governo  per
          l'individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base del
          bilancio dello Stato".
              - Il  titolo V della Costituzione reca: "Le regioni, le
          province, i comuni".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
          della parte seconda della Costituzione):
              "Art.  10.  -  1.  Sino  all'adeguamento dei rispettivi
          statuti,    le    disposizioni    della    presente   legge
          costituzionale  si  applicano  anche alle regioni a statuto
          speciale  ed  alle province autonome di Trento e di Bolzano
          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
          rispetto a quelle gia' attribuite.".