Art. 3.
                (Transito dei tenenti e dei capitani
        dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali)
   1.  All'articolo  30,  commi  2  e  5,  del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le lettere a) e b)
sono sostituite delle seguenti:
   "a) un'eta' non superiore a 41 anni;
   b) conseguito il diploma di laurea specialistica".
   2.  All'articolo  21,  comma  3, alinea, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298, le parole: "nel numero massimo di cinque posti"
sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di dieci posti".
 
          Note all'art. 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 30, commi da 1 a 5, del
          d.lgs. n. 490/1997, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  30 (Transito  tra ruoli). - 1. L'Amministrazione
          della  Difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed
          esami  per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli
          speciali  nei corrispondenti ruoli normali, qualora dopo le
          immissioni  in  ruolo  e  le  promozioni  annuali  al grado
          superiore  esistano  vacanze  nell'organico degli ufficiali
          inferiori del ruolo normale.
              2. Ai  concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i
          tenenti  ed  i capitani che alla data di scadenza del bando
          abbiano:
                a) un'eta' non superiore a quarantuno anni;
                b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
                c) riportato  negli ultimi tre anni una qualifica non
          inferiore ad "eccellente".
              3. I  tenenti ed i capitani trasferiti per concorso nei
          ruoli  normali  conservano  l'anzianita'  posseduta  e sono
          iscritti  in  ruolo  dopo  l'ultimo  pari  grado  avente la
          medesima anzianita' di grado.
              4. I  capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che non
          abbiano partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1
          possono  essere  ammessi,  previo  concorso  per  titoli ed
          esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati
          nei  ruoli speciali ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 6, non
          sono  ammessi  al  corso  di  stato  maggiore, ancorche' in
          possesso del diploma di laurea.
              5. Al  concorso di cui al comma 4 possono partecipare i
          capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:
                a) un'eta' non superiore a quarantuno anni;
                b) conseguito il diploma di laurea specialistica;
                c) abbiano  espletato  i  periodi  di  comando  o  di
          attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli
          normali;
                d) riportato  negli ultimi tre anni una qualifica non
          inferiore ad "eccellente".».
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del d.lgs. 5 ottobre
          2000,  n.  298  (Riordino  del  reclutamento,  dello  stato
          giuridico  e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei
          carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000,
          n.  78),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 ottobre
          2000, n. 248 - S.O., come modificato dalla presente legge:
              «Art.   21 (Transito   dal   ruolo  speciale  al  ruolo
          normale). - 1.  L'amministrazione  della Difesa ha facolta'
          di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel
          ruolo  normale  dei  capitani  del  ruolo  speciale che, al
          31 dicembre  dell'anno  in  cui  viene bandito il concorso,
          abbiano:
                a) da uno a tre anni di permanenza nel grado;
                b) eta' non superiore a trentotto anni;
                c) conseguito il diploma di laurea;
                d) riportato  nell'ultimo  biennio  la  qualifica  di
          "eccellente".
              2. Il  numero  massimo  dei posti da mettere a concorso
          per   ciascuna   delle   anzianita'  indicate  al  comma 1,
          lettera a),  non  puo' eccedere la differenza esistente tra
          un  tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del
          ruolo  normale ed il numero dei capitani dello stesso ruolo
          aventi la medesima anzianita' di grado.
              3. L'amministrazione  della Difesa ha altresi' facolta'
          di  bandire  concorsi  per titoli per il transito nel ruolo
          normale,  previo  superamento  del  corso  d'istituto,  nel
          numero  massimo  di  dieci  posti,  di  capitani  del ruolo
          speciale in possesso dei seguenti requisiti:
                a) risultati    idonei    ed   iscritti   in   quadro
          d'avanzamento per l'anno in cui viene bandito il concorso;
                b) in possesso di diploma di laurea;
                c) classificati "eccellente" negli ultimi tre anni.
              Coloro  che  non superino il corso permangono nel ruolo
          speciale.
              4. I  vincitori  dei  concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3
          sono  trasferiti  nel ruolo normale con anzianita' di grado
          assoluta   rideterminata  al  giorno  successivo  a  quella
          dell'ultimo  dei  pari  grado  del  ruolo normale avente il
          medesimo anno di decorrenza nel grado.
              5. Non  possono  partecipare  ai  concorsi  di  cui  ai
          commi 1  e  3  gli  ufficiali immessi nel ruolo speciale ai
          sensi  dell'art.  20,  commi 2  e  3,  e  dell'art.  29 del
          presente decreto.
              6. Per  gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel
          ruolo   normale   ai   sensi  del  presente  articolo  sono
          considerati  validi  i  periodi  di  comando  e di servizio
          prestati nel ruolo di provenienza.».