Art. 3. (Transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali) 1. All'articolo 30, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le lettere a) e b) sono sostituite delle seguenti: "a) un'eta' non superiore a 41 anni; b) conseguito il diploma di laurea specialistica". 2. All'articolo 21, comma 3, alinea, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "nel numero massimo di cinque posti" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di dieci posti".
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 30, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dalla presente legge: «Art. 30 (Transito tra ruoli). - 1. L'Amministrazione della Difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, qualora dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistano vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti ed i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano: a) un'eta' non superiore a quarantuno anni; b) conseguito il diploma di laurea specialistica; c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente". 3. I tenenti ed i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianita' posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianita' di grado. 4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che non abbiano partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 6, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorche' in possesso del diploma di laurea. 5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano: a) un'eta' non superiore a quarantuno anni; b) conseguito il diploma di laurea specialistica; c) abbiano espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali; d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente".». - Si riporta il testo dell'art. 21 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248 - S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Transito dal ruolo speciale al ruolo normale). - 1. L'amministrazione della Difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, abbiano: a) da uno a tre anni di permanenza nel grado; b) eta' non superiore a trentotto anni; c) conseguito il diploma di laurea; d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di "eccellente". 2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianita' indicate al comma 1, lettera a), non puo' eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale ed il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianita' di grado. 3. L'amministrazione della Difesa ha altresi' facolta' di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di dieci posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti: a) risultati idonei ed iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui viene bandito il concorso; b) in possesso di diploma di laurea; c) classificati "eccellente" negli ultimi tre anni. Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale. 4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianita' di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, e dell'art. 29 del presente decreto. 6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.».