Art. 5.
         (Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio)
   1.  L'articolo  34  della  legge  20  settembre  1980,  n. 574, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.   34.  -  1.  Gli  ufficiali  di  tutti  i  ruoli,  che  non
usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n.
536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una
volta  collocati  in  ausiliaria,  nella  riserva  o nella riserva di
complemento  anche  oltre  il grado massimo stabilito per il ruolo da
cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi
corrispondenti".
 
          Note all'art. 5:
              - La   legge   20 settembre   1980,   n.  574,  recante
          «Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e
          di  complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
          e   dell'Aeronautica»,   e'   pubblicata   nel  Supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 262 del 24 settembre
          1980.
              - La  legge  22 luglio  1971, n. 536, recante «Norme in
          materia  di  avanzamento  di  ufficiali  e sottufficiali in
          particolari   situazioni»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 198 del 6 agosto 1971.