Art. 6.
               (Aspettativa per riduzione dei quadri)
   1.  All'articolo 58, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490,  e  successive  modificazioni, le parole: "Fino al 31
dicembre 2005," sono soppresse.
   2.  All'articolo  49,  comma  1,  del decreto legislativo 19 marzo
2001,  n.  69,  e  successive  modificazioni,  le parole: "Fino al 31
dicembre 2007," sono soppresse.
   3.  All'articolo  3,  comma  1,  del decreto legislativo 30 aprile
1997,  n.  165,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: "o a
domanda,  ai  sensi  dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio
1986, n. 224".
   4.  All'articolo  43  della  legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il
comma 6 sono inseriti i seguenti:
   "6-bis.  Fermo  restando  quanto previsto dal comma 6, il Ministro
della   difesa   ed   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  in  relazione a motivate
esigenze  di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di
finanza hanno facolta' di richiamare a domanda, previa disponibilita'
degli  interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in
aspettativa  per  riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
   6-ter.   Gli   ufficiali  richiamati  ai  sensi  del  comma  6-bis
mantengono il trattamento economico di cui al comma 2.
   6-quater.  I  commi  6-bis  e 6-ter non si applicano nei confronti
degli  ufficiali  che,  all'atto  del collocamento in aspettativa per
riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali".
   5.  All'articolo  35,  comma  2, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, le parole: "al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri"
sono sostituite dalle seguenti: ", fino all'anno 2009, ai ruoli degli
ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  e,  dal  2010,  al solo ruolo
normale".
 
          Note all'art. 6:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  58,  comma 12, del
          d.lgs. n. 490/1997, come modificato dalla presente legge:
              «Art. 58 (Disposizioni varie). - 1.-11. (Omissis).
              12. Il  collocamento  in  aspettativa  per riduzione di
          quadri  di  cui  al  comma 11  e'  disposto  al 31 dicembre
          dell'anno di riferimento.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  49,  comma 1,  del
          decreto  legislativo  19 marzo  2001,  n.  69 (Riordino del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma
          dell'art.  4  della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato
          nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del
          26 marzo 2001, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  49 (Collocamento in aspettativa per riduzione di
          quadri). - 1. Il  collocamento in aspettativa per riduzione
          di   quadri   e'   disposto  al  31 dicembre  dell'anno  di
          riferimento.».
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
          legislativo   30 aprile  1997,  n.  165  (Attuazione  delle
          deleghe   conferite  dall'art.  2,  comma 23,  della  legge
          8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g),
          e  99,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
          armonizzazione   al   regime   previdenziale  generale  dei
          trattamenti  pensionistici  del  personale  militare, delle
          Forze  di  polizia  e  del  Corpo  nazionale dei vigili del
          fuoco,  nonche'  del  personale  non  contrattualizzato del
          pubblico  impiego),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          139  del  17 giugno  1997,  come  modificato dalla presente
          legge:
              «Art.     3 (Ausiliaria). - 1. Il    collocamento    in
          ausiliaria  del personale militare avviene esclusivamente a
          seguito  di  cessazione dal servizio per raggiungimento del
          limite di eta' previsto per il grado rivestito o a domanda,
          ai sensi dell'art. 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986,
          n. 224.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  43  della  legge
          19 maggio  1986,  n.  224  (Norme per il reclutamento degli
          ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze
          armate  e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre
          1980,  n.  574,  riguardanti lo stato e l'avanzamento degli
          ufficiali  delle  Forze armate e della Guardia di finanza),
          pubblicata   nella   Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n. 125 del 31 maggio 1986, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art. 43. - 1. Gli ufficiali delle Forze armate e della
          Guardia  di  finanza collocati in aspettativa per riduzione
          di  quadri  ai  sensi  dell'art.  7 della legge 10 dicembre
          1973,   n.  804,  permangono  in  tale  posizione  fino  al
          raggiungimento  del limite di eta' per essi stabilito dalle
          vigenti norme sullo stato giuridico.
              2. Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a
          qualsiasi  beneficio  spettante,  gli  assegni previsti nel
          tempo  per  i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali
          competono, altresi', l'indennita' integrativa speciale e la
          quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.
              3. Agli   ufficiali  che  cessano  dalla  posizione  di
          aspettativa  per riduzione di quadri competono, in aggiunta
          a qualsiasi altro beneficio spettante:
                a) il  trattamento  pensionistico  e  l'indennita' di
          buonuscita  che  agli  stessi  sarebbero  spettati  qualora
          fossero  rimasti  in  servizio  fino  al  limite  di  eta',
          compresi  gli  aumenti periodici ed i passaggi di classe di
          stipendio;
                b) le   indennita'  di  cui  agli  articoli 67,  come
          modificato  dal  successivo  art.  44,  e  68  della  legge
          10 aprile 1954, n. 113;
                c) i  benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge
          22 luglio  1971,  n.  536,  all'atto  della  cessazione dal
          servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei.
              4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione
          di   quadri   possono  chiedere  di  cessare  dal  servizio
          permanente  a  domanda.  In  tal  caso  ad  essi competono,
          all'atto  della  cessazione  dal  servizio,  il trattamento
          pensionistico,  le  indennita'  e  i  benefici  di  cui  al
          precedente  comma 3  e  per essi non si applica la norma di
          cui  all'ultimo  comma  dell'art.  69 della legge 10 aprile
          1954,  n.  113, gia' sostituito dalla legge 25 maggio 1962,
          n.  417,  e  ulteriormente  modificato  dall'art.  44 della
          presente legge.
              5. Il   Ministro  della  difesa  e  il  Ministro  delle
          finanze,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze, hanno
          facolta',  in  relazione  alle  esigenze  di  servizio,  di
          disporre  il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che
          ne facciano domanda e si trovino a non piu' di quattro anni
          dal  limite  di eta'. Ai predetti ufficiali si applicano le
          norme  di cui al secondo periodo del precedente comma 4. Le
          cessazioni  dal  servizio  di  cui  al  presente comma sono
          equiparate   a   tutti   gli   effetti   a  quelle  per  il
          raggiungimento dei limiti di eta'.
              6. Gli  ufficiali  nella  posizione  di aspettativa per
          riduzione  di  quadri  sono  a disposizione del Governo per
          essere  all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero
          della  difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le
          norme  di  cui  agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile
          1954, n. 113.
              6-bis. Fermo  restando  quanto previsto dal comma 6, il
          Ministro  della  difesa e il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   nell'ambito   delle  rispettive  competenze,  in
          relazione  a  motivate  esigenze  di  servizio  delle Forze
          armate  e del Corpo della guardia di finanza hanno facolta'
          di   richiamare  a  domanda,  previa  disponibilita'  degli
          interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati
          in  aspettativa  per  riduzione  di  quadri in applicazione
          dell'art.  7  della  legge  10 dicembre  1973,  n.  804,  e
          successive modificazioni.
              6-ter. Gli    ufficiali   richiamati   ai   sensi   del
          comma 6-bis  mantengono  il trattamento economico di cui al
          comma 2.
              6-quater. I  commi 6-bis  e  6-ter non si applicano nei
          confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in
          aspettativa  per  riduzione  dei quadri, rivestono il grado
          apicale dei ruoli normali.
              7. Gli  ufficiali  collocati in ausiliaria ai sensi dei
          precedenti   commi 4  e  5  possono  essere  richiamati  in
          servizio solo in caso di mobilitazione.
              8. Gli   ufficiali   transitati   nella   posizione  di
          aspettativa   per  riduzione  di  quadri  direttamente  dal
          servizio  permanente  effettivo,  in  caso  di  richiamo in
          servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento.».
              - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 2, del d.lgs.
          n. 298/2000, come modificato dalla presente legge:
              «Art.   35 (Norme   che   si   applicano  all'Arma  dei
          carabinieri). - 1. (Omissis).
              2. Il  comma 9  dell'art.  65  del  decreto legislativo
          30 dicembre  1997,  n.  490, e successive modificazioni, si
          applica,  fino  all'anno  2009,  ai  ruoli  degli ufficiali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e,  dal  2010,  al  solo ruolo
          normale.».