(Allegato)
                                                             Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 2004, N. 249 
 
   All'articolo 1: 
   al  comma  1,  al  primo  periodo,  le  parole:  "il   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   straordinaria"   sono
sostituite  dalle  seguenti:   "il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale"  e  le  parole:  "per  un  periodo  di"  sono
sostituite dalle seguenti: "per un periodo fino a"; 
   il comma 3 e' soppresso; 
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
   "3-bis. Ai lavoratori che hanno  percepito  l'indennita'  pari  al
trattamento   di   integrazione   salariale,   concessa   ai    sensi
dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  e  successive
modificazioni,  sono  accreditati  i  contributi  figurativi  ed   il
trattamento di  fine  rapporto  per  i  periodi  di  fruizione  della
indennita' stessa. Al relativo onere, valutato in  450.000  euro  per
l'anno 2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui  all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della difesa. 
   3-ter. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio dell'attuazione del presente  articolo,  anche  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e  trasmette  alle  Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali  decreti  adottati  ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge  n.  468
del 1978. 
   3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio". 
   Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 1-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del
lavoro e delle  politiche  sociali  puo'  concedere,  sulla  base  di
specifici  accordi  in   sede   governativa,   in   caso   di   crisi
occupazionale,  di  ristrutturazione  aziendale,   di   riduzione   o
trasformazione di attivita', il  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi,  al  personale,  anche
navigante, dei vettori aerei e delle societa' da questi  derivanti  a
seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni  societarie.
Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e'  esteso  il
trattamento di mobilita'. A decorrere dalla medesima data, i  vettori
e le societa' da  questi  derivanti  sono  tenuti  al  pagamento  dei
contributi previsti dalla vigente legislazione in  materia  di  cassa
integrazione guadagni straordinaria  e  di  mobilita',  ivi  compreso
quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio
1991, n. 223. 
   2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui  al  comma
1,  sospesi  in  cassa  integrazione  straordinaria   o   destinatari
dell'indennita'  di  mobilita',  si  estendono  i  benefici  di   cui
all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge  n.
223 del 1991;  non  si  applicano  agli  stessi  i  benefici  di  cui
all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I  benefici  di
cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro. 
   3. Gli oneri derivanti  dall'attuazione  dei  commi  1  e  2  sono
determinati in  complessivi  383  milioni  di  euro  per  il  periodo
2005-2010. Alla relativa copertura si provvede: 
   a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a  carico  del  Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. A tal fine e'  istituita  nell'ambito  di  detto
Fondo apposita evidenza contabile, nella quale  sono  preordinati  40
milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno  2006,
67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni  di  euro  per  l'anno
2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37  milioni  di  euro  per
l'anno 2010; 
   b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante  le  maggiori
entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a  7  milioni  di
euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10  milioni
di euro per l'anno 2007, 10 milioni di  euro  per  l'anno  2008  e  8
milioni di euro per l'anno 2009. 
   4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)  provvede
al  monitoraggio  dei  provvedimenti  autorizzativi  di  integrazione
salariale, delle domande di mobilita' e  dei  benefici  contributivi,
consentendo l'erogazione dei benefici di cui  ai  commi  1  e  2  nel
limite del complessivo onere pari, per il periodo  2005-2010,  a  383
milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro  per  l'anno
2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006,  77  milioni  di  euro  per
l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni  di  euro
per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010.  Le  risultanze
del monitoraggio sono comunicate al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali ed al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
anche ai fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da  assumere
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario  all'adozione
dei predetti provvedimenti correttivi, alle  eventuali  eccedenze  di
spesa  si  provvede  mediante  corrispondente  rideterminazione,   da
effettuare con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al
comma 3. 
   5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse  al  trattamento  di
cassa integrazione guadagni straordinaria, i  quali  non  abbiano  in
precedenza  esercitato  la   facolta'   di   rinuncia   all'accredito
contributivo ai sensi dell'articolo  1,  comma  12,  della  legge  23
agosto 2004,  n.  243,  non  possono,  limitatamente  al  periodo  di
ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la
predetta facolta', fatte salve le istanze presentate fino  alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
   Art. 1-ter. - 1.  E'  istituito,  presso  l'INPS,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica,  un  fondo  speciale  per  il
sostegno del reddito  e  dell'occupazione  e  della  riconversione  e
riqualificazione  professionale  del  personale   del   settore   del
trasporto aereo, avente la finalita' di favorire il mutamento  ovvero
il rinnovamento delle professionalita' ovvero di realizzare politiche
attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori  del
settore, mediante: 
   a)  finanziamento  di  programmi  formativi  di  riconversione   o
riqualificazione professionale anche in  concorso  con  gli  appositi
fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari; 
   b) erogazione di specifici trattamenti  a  favore  dei  lavoratori
interessati da  riduzioni  dell'orario  di  lavoro,  ivi  compresi  i
contratti di solidarieta' di cui al citato decreto-legge n.  148  del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,  da
sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa  o  da  processi  di
mobilita'  secondo   modalita'   da   concordare   tra   azienda   ed
organizzazioni sindacali. 
   2. Il fondo speciale di  cui  al  comma  1  e'  alimentato  da  un
contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di  tutto
il settore del trasporto aereo pari allo 0,375  per  cento  e  da  un
contributo a carico dei lavoratori pari  allo  0,125  per  cento.  Il
fondo e' inoltre alimentato da contributi  del  sistema  aeroportuale
che gli operatori stessi converranno direttamente  tra  di  loro  per
garantire la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
stesso. 
   3. I criteri  e  le  modalita'  di  gestione  del  fondo,  le  cui
prestazioni  sono  erogate  nei  limiti   delle   risorse   derivanti
dall'attuazione del  comma  2,  sono  definiti  dagli  operatori  del
settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali
e di categoria comparativamente piu' rappresentative. 
   Art. 1-quater. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed  in  attesa
dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei
principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243,  per
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24
aprile  1997,  n.  164,   l'importo   complessivo   del   trattamento
pensionistico non puo' eccedere l'80  per  cento  della  retribuzione
pensionabile  determinata  ponderando  le  retribuzioni  pensionabili
relative a ciascuna quota di pensione con le  rispettive  percentuali
di rendimento attribuite. 
   2. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile  1997,
n. 164, si interpreta nel senso  che,  per  la  determinazione  della
retribuzione pensionabile relativa alle quote  di  pensione  maturate
con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997,  l'indennita'  di
volo e' calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare. 
   3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'articolo 34  della  legge  13
luglio 1965, n. 859, e' abrogato. 
   4. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2006,  si
provvede,  quanto  a  5  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  per  13  milioni  di  euro  la  proiezione
dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri  e  per
10 milioni di euro  la  proiezione  dell'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'interno. 
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio  degli  oneri,   anche   ai   fini   dell'adozione   dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma  7,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo  11,  comma  3,
lettera  i-quater),  della  medesima  legge.  Gli  eventuali  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,  numero  2),  della
legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti
o  delle  misure  di  cui  al  primo  periodo,  sono  tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 
   6. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   Art. 1-quinquies. - 1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione
guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della  legge  23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonche' ai sensi del
primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis del  presente  decreto,
decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un  corso
di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti  regolarmente.
Il lavoratore destinatario  del  trattamento  di  mobilita',  la  cui
iscrizione nelle relative liste  sia  finalizzata  esclusivamente  al
reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di  indennita'
o  sussidi,  la  cui  corresponsione  e'  collegata  allo  stato   di
disoccupazione o  inoccupazione,  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1,
ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi  di
normative speciali in deroga alla vigente  legislazione,  decade  dai
trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui  il  lavoratore  sia
stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di  essere
avviato ad un progetto individuale di  inserimento  nel  mercato  del
lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o  non
lo frequenti regolarmente; b) non  accetti  l'offerta  di  un  lavoro
inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20  per  cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le  disposizioni  di
cui al presente comma si applicano quando le attivita'  lavorative  o
di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo  che
non dista piu' di 50 chilometri  dalla  residenza  del  lavoratore  o
comunque raggiungibile  mediamente  in  80  minuti  con  i  mezzi  di
trasporto pubblici". 
   All'articolo 2: 
   al comma 1, le parole: "del Fondo per l'immigrazione  di  cui  al"
sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo nazionale per le politiche
migratorie, previsto dall'articolo 45  del"  e  le  parole:  "nonche'
contributo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "nonche'   per   la
concessione di contributi"; 
   al comma 2, le parole: "di cui all'articolo 4,  comma  113,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350" sono sostituite dalle  seguenti:  "di
cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".