Art. 11. Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali 1. La competenza ad irrogare le sanzioni, accertate dai soggetti indicati agli articoli 8, 9 e 10, nonche' quelle accertate dagli organi competenti ai sensi delle norme vigenti in materia di prodotti DOP ed IGP, e' attribuita al Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. Per le violazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovra' provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore. 3. L'attuazione delle competenze di cui agli articoli 9, 10 e 11, comma 1, del Ministero delle politiche agricole e forestali avviene nell'ambito delle attivita' previste dalle disposizioni vigenti.