Art. 11. 
    Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali 
  1. La competenza ad irrogare le sanzioni,  accertate  dai  soggetti
indicati agli articoli 8, 9 e  10,  nonche'  quelle  accertate  dagli
organi competenti ai sensi delle norme vigenti in materia di prodotti
DOP ed IGP, e' attribuita al Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali. 
  2. Per le violazioni di  cui  all'articolo  3,  commi  3  e  4,  il
soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria prevista, dovra' provvedere a  versare  le  somme  dovute,
comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore. 
  3. L'attuazione delle competenze di cui agli articoli 9, 10  e  11,
comma 1, del Ministero delle politiche agricole e  forestali  avviene
nell'ambito delle attivita' previste dalle disposizioni vigenti.