Art. 2. Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del marchio 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque modifica, per la commercializzazione o l'immissione al consumo, la denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio cosi' come registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, per un prodotto certificato conforme, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro quindicimila. 2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila. 3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicita', nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali dei prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonche' impiega, per la confezione, recipienti che possono indurre in errore sull'origine e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila. 4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila. 5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque usa un marchio d'impresa che riproduce od evoca una denominazione protetta, a meno che non ricorra il caso di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero contraffa' il segno distintivo o il marchio o altro sigillo o simbolo che ha costituito oggetto della registrazione ai sensi del medesimo regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o marchio o altro sigillo o simbolo contraffatto, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, l'uso di espressioni da parte di qualsiasi soggetto, non autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che, nella pubblicita' e nell'informazione ai consumatori, sono dirette a garantire o ad affermare lo svolgimento di attivita' di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta, attivita' che la normativa vigente attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), e al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila. 7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente articolo e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravita' del fatto, desunta dalle quantita' dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, puo' essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.
Nota all'art. 2: - Per il regolamento (CEE) n. 2081/92, vedi note alle premesse.