Art. 2.
          Designazione e presentazione della denominazione
                 del segno distintivo o del marchio
  1.  Salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,  chiunque
modifica,  per  la  commercializzazione o l'immissione al consumo, la
denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio cosi' come
registrati  ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio,
del   14 luglio  1992,  per  un  prodotto  certificato  conforme,  e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad
euro quindicimila.
  2.  Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella
designazione  e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una
denominazione  protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se
l'origine  vera  del  prodotto  e'  indicata  o  se  la denominazione
protetta  e'  una  traduzione  non  consentita  o  e' accompagnata da
espressioni  quali  genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o
simili  e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemila ad euro tredicimila.
  3.  Salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,  chiunque
utilizza  sulla  confezione  o  sull'imballaggio,  nella pubblicita',
nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti
considerati   indicazioni   false   o   ingannevoli   relative   alla
provenienza,  all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali dei
prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei
disciplinari  di  produzione  della  denominazione  protetta  e nelle
relative   disposizioni   applicative,   nonche'   impiega,   per  la
confezione,  recipienti che possono indurre in errore sull'origine e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad
euro ventimila.
  4.  Salva  l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone
in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in
errore  sulla  vera origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.
  5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque usa un
marchio  d'impresa che riproduce od evoca una denominazione protetta,
a  meno  che  non  ricorra  il caso di cui all'articolo 14 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero contraffa' il segno distintivo o
il  marchio o altro sigillo o simbolo che ha costituito oggetto della
registrazione  ai  sensi  del  medesimo regolamento (CEE) n. 2081/92,
ovvero  detiene o usa tale segno distintivo o marchio o altro sigillo
o  simbolo  contraffatto,  e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
  6.  Salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,  l'uso di
espressioni  da  parte  di  qualsiasi  soggetto,  non autorizzato dal
Ministero delle politiche agricole e forestali che, nella pubblicita'
e  nell'informazione  ai  consumatori,  sono dirette a garantire o ad
affermare  lo svolgimento di attivita' di controllo o di vigilanza su
una  denominazione  protetta,  attivita'  che  la  normativa  vigente
attribuisce  in  via  esclusiva  rispettivamente  alla  struttura  di
controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), e al
Consorzio  di  tutela  di  cui  all'articolo  1, comma 1, lettera c),
numero  1),  e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di
euro cinquantamila.
  7.  Per  tutti  gli  illeciti  previsti  dal  presente  articolo e'
disposta  la  sanzione  accessoria  dell'inibizione del comportamento
sanzionato  e,  tenuto  conto della gravita' del fatto, desunta dalle
quantita' dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente
articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali,
puo'  essere  disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta
la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  il regolamento (CEE) n. 2081/92, vedi note alle
          premesse.