Art. 3.
                         Piano di controllo
  1.  Salva  l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a
carico  del  quale  la  struttura di controllo di cui all'articolo 1,
comma  1,  lettera a), numero 1), o una competente autorita' pubblica
accerti una non conformita' classificata grave nel piano di controllo
di  una  denominazione  protetta,  approvato  con  il  corrispondente
provvedimento  autorizzatorio della predetta struttura, in assenza di
ricorso   avverso   detto  accertamento  o  a  seguito  di  decisione
definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, e' sottoposto alla
sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro  duemila  ad  euro
tredicimila.
  2.  Salva  l'applicazione  delle  norme penali vigenti, il soggetto
immesso  nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento
diretto  a  non consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di
campioni  ovvero  ad  intralciare  o  ad  ostacolare  l'attivita'  di
verifica  dei  documenti da parte degli incaricati della struttura di
controllo,  di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del Consorzio
di  tutela  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), e'
sottoposto  alla  sanzione amministrativa pecuniaria, previa verifica
da  parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro
cinquecentosedici.
  3.  Salva  l'applicazione  delle  norme penali vigenti, il soggetto
immesso  nel  sistema  di  controllo,  che  non assolve agli obblighi
pecuniari,  in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento
dell'attivita'  della  struttura  di controllo di cui all'articolo 1,
comma  1,  lettera  a),  numero  1),  per  la  denominazione protetta
rivendicata  dal  soggetto  stesso,  previa  verifica  da  parte  del
Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, e' sottoposto alla
sanzione   amministrativa  pecuniaria  pari  al  triplo  dell'importo
dell'obbligo pecuniario accertato.
  4.  Salva  l'applicazione  delle  norme penali vigenti, il soggetto
immesso  nel  sistema di controllo di una denominazione protetta, che
non  assolve  agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, nei
confronti  del  Consorzio  di  tutela di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c),  numero  1),  e' sottoposto, previa verifica da parte del
Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali,  alla  sanzione
amministrativa  pecuniaria  pari  al triplo dell'importo dell'obbligo
pecuniario accertato.
  5.  Per  tutti  gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla
sanzione  amministrativa  pecuniaria  si  applica  la sospensione del
diritto  ad  utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione
della causa che ha dato origine alla sanzione.