Art. 3. Piano di controllo 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), o una competente autorita' pubblica accerti una non conformita' classificata grave nel piano di controllo di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio della predetta struttura, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila. 2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attivita' di verifica dei documenti da parte degli incaricati della struttura di controllo, di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro cinquecentosedici. 3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attivita' della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato. 4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato. 5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.