Art. 4. 
              Inadempienze della struttura di controllo 
  1. Alla struttura di cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),
numero 1),  che  non  adempie  alle  prescrizioni  o  agli  obblighi,
impartiti dalle competenti  autorita'  pubbliche,  comprensivi  delle
disposizioni  del  piano  di  controllo  e  del  relativo  tariffario
concernenti  una  denominazione  protetta,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila. La  stessa  sanzione
si  applica  alle  strutture  che  continuano  a  svolgere  attivita'
incompatibili con il mantenimento del  provvedimento  autorizzatorio,
non ottemperando alla specifica intimazione ad adempiere da parte del
Ministero delle politiche agricole  e  forestali  e  fatta  salva  la
facolta' del predetto Ministero di procedere alla sospensione o  alla
revoca del provvedimento autorizzatorio. 
  2. La struttura di cui al  comma  1  che,  nell'espletamento  delle
attivita' di controllo su una denominazione protetta, discrimina  tra
i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo
di tale denominazione oppure pone ostacoli all'esercizio del  diritto
a detto accesso e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
di euro sessantaduemila.