Art. 7.
                           Altri illeciti
  1.  Il mancato rispetto delle inibizioni previste agli articoli 1 e
2  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di euro
cinquantamila.
  2. Le sanzioni di cui agli articoli da 1 a 6, sono aumentate di tre
volte in caso di reiterazione dello stesso illecito.