Art. 8.
                    Competenza agenti vigilatori
  1.  Fatti  salvi  i  poteri  attribuiti  ai competenti organi dello
Stato,  gli  agenti  vigilatori  con  qualifica di agente di pubblica
sicurezza,   legati   ad  uno  o  piu'  Consorzi  di  tutela  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera c), numero 1), da un rapporto di
lavoro,  sono  addetti  all'accertamento delle violazioni di cui agli
articoli 1, 2 e 5.
  2.  L'attivita'  di  cui  al  comma 1 non comporta nuovi o maggiori
oneri  a  carico  del  bilancio dello Stato ed e' equiparata a quella
prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da
adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto vengono definite le procedure per presentare ricorso
avverso le determinazioni del soggetto che accerta la violazione.
 
          Nota all'art. 8:
              - L'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi'
          recita:
              «Art.  13  (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
          al  controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento  delle  violazioni di rispettiva competenza,
          assumere  informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica.
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose    che    possono    formare   oggetto   di   confisca
          amministrativa,  nei  modi e con i limiti con cui il codice
          di  procedura  penale  consente  il  sequestro alla polizia
          giudiziaria.
              E'  sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
          del  natante  posto  in  circolazione  senza essere coperto
          dall'assicurazione  obbligatoria  e  del  veicolo  posto in
          circolazione  senza  che per lo stesso sia stato rilasciato
          il documento di circolazione.
              All'accertamento   delle   violazioni   punite  con  la
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma di
          denaro  possono  procedere anche gli ufficiali e gli agenti
          di  polizia  giudiziaria,  i  quali, oltre che esercitare i
          poteri  indicati  nei  precedenti commi, possono procedere,
          quando  non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
          di  prova,  a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
          dimora,  previa  autorizzazione  motivata  del  pretore del
          luogo   ove   le   perquisizioni   stesse  dovranno  essere
          effettuate.  Si  applicano  le disposizioni del primo comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma 334 del codice di
          procedura penale.
              E'  fatto  salvo  l'esercizio degli specifici poteri di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.».