Art. 9.
    Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali
  1.  Fatti  salvi  i  poteri  attribuiti  ai competenti organi dello
Stato, l'accertamento delle violazioni previste all'articolo 3, commi
1,  2  e  3  e  all'articolo  4  e' di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali.