Art. 14.
                Efficienza dei servizi istituzionali

  1.  Per  ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per
l'efficienza  dei  servizi  istituzionali, di cui all'articolo 53 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed
all'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
novembre  2003,  n.  348,  e'  incrementato  delle  seguenti  risorse
economiche annue:
    a) per l'anno 2004:
      1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
      2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;
    b) per l'anno 2005:
      1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
      2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00.
  2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri
contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non
hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
  3.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno
successivo.
 
          Note all'art. 14:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  53 del decreto del
          Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
              «Art.  53  (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
          Per  ogni  Forza  di  polizia  ad  ordinamento militare, le
          risorse    economiche    per   l'efficienza   dei   servizi
          istituzionali  di  cui  all'art. 53 del secondo quadriennio
          normativo  Polizia  e  all'art.  23  del  biennio economico
          Polizia  2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da
          tabella «A» allegata al presente decreto:
                a) per  gli  anni  2002  e  2003,  dalle somme di cui
          all'art.  16,  comma 2,  della  legge  finanziaria 2002, di
          pertinenza di ogni singola Amministrazione;
                b) per  gli  anni  2002  e 2003 dalle somme derivanti
          dall'applicazione   dell'art.  43,  comma 4,  del  presente
          decreto.
              2.  Le  somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo.
              3.  Le  risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
          attribuire compensi finalizzati a:
                a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
                b) incentivare    l'impegno   del   personale   nelle
          attivita'  operative  e  di  funzionamento  individuate dal
          Comandante   generale   dell'Arma  dei  carabinieri  e  dal
          Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
                c) compensare  l'impiego  in compiti od incarichi che
          comportino  l'assunzione  di  specifiche  responsabilita' o
          disagio  anche  con  particolare  riguardo,  per l'Arma dei
          carabinieri,  al  personale  in  forza al Gruppo intervento
          speciale;
                d) compensare la presenza qualificata;
                e) compensare  l'incentivazione  della  produttivita'
          collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
                f) compensare,   per  quanto  riguarda  il  personale
          dell'Arma   dei   carabinieri,   le   specifiche   funzioni
          investigative  e  di controllo del territorio, nonche', per
          quanto  riguarda  il  personale  del Corpo della guardia di
          finanza,     le     specifiche    funzioni    di    Polizia
          economico-finanziaria.
              4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
          Ministro   dell'economia   e   finanze,   su  proposta  dei
          rispettivi  Comandanti  generali,  previa informazione alle
          rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'art. 59 del
          secondo  quadriennio  normativo  Polizia,  sono annualmente
          determinati  i criteri per la destinazione, l'utilizzazione
          delle   risorse   indicate   al   comma 1,  disponibili  al
          31 dicembre  di  ciascun  anno  e  le modalita' applicative
          concernenti   l'attribuzione   dei  compensi  previsti  dal
          presente articolo.
              5.  Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
          una distribuzione indistinta e generalizzata.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del decreto del
          Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348:
              Art. 8 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per
          ogni  Forza  di polizia ad ordinamento militare, le risorse
          economiche  per  l'efficienza  dei servizi istituzionali di
          cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica
          18 giugno  2002,  n.  164,  sono  incrementate, a decorrere
          dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:
                a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;
                b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00.
              2.  Gli  importi  di  cui  alle  lettere  a)  e b), del
          comma 1,  non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
          carico dello Stato.
              3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
          nell'anno successivo.».