Art. 16.
                        Copertura finanziaria

  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in  euro  399.950.000  per il 2004 ed in euro 636.315.000 a
decorrere  dal  2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni
di  spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre
2003,  n.  350, iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base
4.1.5.4.  "Fondi  da  ripartire  per oneri di personale", al capitolo
3027  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per gli anni medesimi.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 5 novembre 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Martino, Ministro della difesa
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 15
 
          Note all'art. 16:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 47, della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350:
              «Art.  3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - 1-46. (Omissis).
              47.  Le  risorse  per  i  miglioramenti economici e per
          l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale
          statale  in  regime di diritto pubblico sono determinate in
          430  milioni  di  euro  per l'anno 2004 e in 810 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione,
          rispettivamente  di 360 milioni di euro e di 690 milioni di
          euro,  per  il  personale delle Forze armate e dei Corpi di
          polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          195,  e  successive  modificazioni.  In  aggiunta  a quanto
          previsto  dal  primo  periodo  e'  stanziata,  a  decorrere
          dall'anno  2004,  la  somma  di  200  milioni  di  euro  da
          destinare al trattamento economico accessorio del personale
          delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
          legislativo   12 maggio   1995,   n.   195,   e  successive
          modificazioni,   in   relazione   alle  pressanti  esigenze
          connesse  con  la  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica  anche  con  riferimento  alle attivita' di tutela
          economico-finanziaria,  della  difesa nazionale nonche' con
          quelle   derivanti   dagli  accresciuti  impegni  in  campo
          internazionale.».