Art. 2. 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. Dal 1° gennaio 2004, gli  stipendi  del  personale  delle  Forze
armate,  stabiliti  dall'articolo  3,  comma  3,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementati
delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi  di
cui alla seguente tabella: 
 
    

=====================================================================
       |  Incrementi mensili lordi    |Stipendi tabellari annui lordi
Livelli|         (Euro)               |            (Euro)
=====================================================================
IX     |                         33,90|                     14.844,14
---------------------------------------------------------------------
VIII   |                         30,86|                     13.013,64
---------------------------------------------------------------------
VII-bis|                         29,53|                     12.216,25
---------------------------------------------------------------------
VII    |                         28,19|                     11.421,14
---------------------------------------------------------------------
VI-bis |                         27,00|                     10.703,57
---------------------------------------------------------------------
VI     |                         25,81|                      9.984,79
---------------------------------------------------------------------
V      |                         24,28|                      9.067,95
---------------------------------------------------------------------

    
 
    2.  Dal  1°  gennaio  2005,  il  valore  del  punto  parametrale,
stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio
2003, n. 193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi.  Il  trattamento
stipendiale del  personale  delle  Forze  armate,  individuato  nella
tabella 5 allegata al medesimo decreto legislativo, e'  rideterminato
nelle misure annue lorde di seguito indicate: 
 
    

=====================================================================
                             |         |   Stipendi annui lordi dal
            Gradi            |Parametro|   1° gennaio 2005 (Euro)
=====================================================================
Tenente Colonnello/Maggiore  |   150,00|                    23.175,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano                     |   144,50|                    22.325,25
---------------------------------------------------------------------
Tenente                      |   139,00|                    21.475,50
---------------------------------------------------------------------
Sottote- nente               |   133,25|                    20.587,13
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo Luogote-    |         |
nente                        |   139,00|                    21.475,50
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo (con 8 anni |         |
nel grado)                   |   135,50|                    20.934,75
---------------------------------------------------------------------
1° Mare- sciallo             |   133,00|                    20.548,50
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo Capo           |   128,00|                    19.776,00
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo Ordinario      |   124,00|                    19.158,00
---------------------------------------------------------------------
Mare- sciallo                |   120,75|                    18.655,88
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore Capo (con 8|         |
anni nel grado)              |   122,50|                    18.926,25
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore Capo       |   120,25|                    18.578,63
---------------------------------------------------------------------
Sergente Maggiore            |   116,25|                    17.960,63
---------------------------------------------------------------------
Sergente                     |   112,25|                    17.342,63
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo Scelto |         |
 (con 8 anni nel grado)      |   113,50|                   17.535,75
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo Scelto |   111,50|                    17.226,75
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Capo        |   108,00|                    16.686,00
---------------------------------------------------------------------
Caporal Maggiore Scelto      |   104,50|                    16.145,25
---------------------------------------------------------------------
1° Caporal Maggiore          |   101,25|                    15.643,13
---------------------------------------------------------------------

    
 
    3.  I  valori  stipendiali  di  cui  al  comma  2  assorbono  gli
incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1. 
    4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato  dal  comma  2,
per la quota  parte  relativa  all'indennita'  integrativa  speciale,
conglobata dal 1°  gennaio  2005  nel  trattamento  stesso  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003,  n.
193, non modifica la base di calcolo ai fini della base  pensionabile
di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge  8  agosto
1995, n. 335, e non ha effetti diretti e  indiretti  sul  trattamento
complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal  personale
in servizio all'estero. 
    5. Gli importi stabiliti dai commi 1  e  2  assorbono  l'elemento
provvisorio  della  retribuzione  previsto,  in   caso   di   vacanza
contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. 
 
    

Note all'art. 2:
- Il  decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
  2002,   n.   163,   reca   «Recepimento   dello  schema  di
  concertazione  per  le Forze armate relativo al quadriennio
  normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.». Si
  riporta il testo dell'art. 3, comma 3:

  «3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti
  dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:



+============================+==========+========================+
|livello V                   |Euro      |               8.776,59 |
+============================+==========+========================+
|livello VI                  |Euro      |               9.675,07 |
+----------------------------+----------+------------------------+
|livello VI-bis              |Euro      |              10.379,57 |
+----------------------------+----------+------------------------+
|livello VII                 |Euro      |              11.082,86 |
+----------------------------+----------+------------------------+
|livello VII-bis             |Euro      |              11.861,89 |
+----------------------------+----------+------------------------+
|livello VIII                |Euro      |              12.643,32 |
+----------------------------+----------+------------------------+
|livello IX                  |Euro      |              14.437,35 |
+============================+==========+========================+.»
 - Si   riportano   gli   articoli 2  e  3  del  decreto
 legislativo  30 maggio  2003,  n. 193, nonche' la tabella 5
 allegata al medesimo decreto:

«Art.  2  (Sistema  dei  parametri stipendiali). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art.
    1  sono  attribuiti  i parametri stipendiali indicati nelle
tabelle  1  e  2,  che  costituiscono  parte integrante del
presente   decreto,   con   contestuale   soppressione  dei
previgenti livelli stipendiali.
    2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica
o  nel  grado  sono  attribuiti dopo otto anni di effettivo
servizio nella stessa qualifica o grado.
    3.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2005  il trattamento
stipendiale  e'  determinato dal prodotto tra il valore del
punto  di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1
e 2.
    4.  In  sede di prima applicazione del presente decreto
il  valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15
annui  lordi  e  l'attribuzione  dei  parametri  di  cui al
comma 1   avviene  in  base  alle  qualifiche  o  ai  gradi
rivestiti,   nonche'   alle  posizioni  di  provenienza  al
1° gennaio  2005,  individuate  nelle tabelle 3, 4 e 5, che
costituiscono  parte integrante del presente decreto. Nelle
medesime  tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui
lordi  alla  stessa data in applicazione del sistema di cui
al  presente  articolo,  salvo quanto previsto dall'art. 6,
comma 2.
    5.  Fermi  restando  i parametri stabiliti dal presente
decreto,  la  determinazione  dei miglioramenti stipendiali
derivanti  dai  rinnovi  degli  accordi  sindacali  e dalle
procedure   di   concertazione,  a  decorrere  dal  biennio
2004-2005,  si  effettua  aumentando il valore del punto di
parametro.».
    «Art.    3   (Effetti   del   sistema   dei   parametri
stipendiali).  -  1.  A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello
stipendio  basato  sul sistema dei parametri confluiscono i
valori   stipendiali   correlati  ai  livelli  retributivi,
l'indennita'  integrativa speciale, gli scatti gerarchici e
aggiuntivi,  nonche'  gli  emolumenti pensionabili indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.
    2.   Il   conglobamento   dell'indennita'   integrativa
speciale  nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la
base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla
legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e
dell'applicazione   dell'art.   2,  comma 10,  della  legge
8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti
sul  trattamento  complessivo  fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
    3.  Ai  fini dell'applicazione del comma 2 si considera
l'indennita'  integrativa speciale in godimento nei livelli
retributivi  di  provenienza  negli  importi indicati nelle
tabelle 6 e 7.
    4.  Nello  stipendio di cui al comma 1 non confluiscono
la  retribuzione  individuale  di anzianita' maturata al 1°
gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi
da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
    5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal comma 2, gli
stipendi  di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima
mensilita',   sul   trattamento  ordinario  di  quiescenza,
normale  e  privilegiato,  sulla  indennita' di buonuscita,
sull'assegno  alimentare  previsto dall'art. 82 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3,
sull'equo   indennizzo,   sulle  ritenute  previdenziali  e
assistenziali  e  relativi contributi, compresi la ritenuta
in  conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per
i  dipendenti  dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP) e i
contributi di riscatto.
    6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso
a  qualifiche  o  gradi  superiori  di  ruoli  diversi  che
comporta  l'attribuzione di un parametro inferiore a quello
in  godimento,  al  personale  interessato e' attribuito un
assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita'
di  buonuscita  e della base pensionabile di cui alla legge
29  aprile  1976,  n.  177,  e successive modificazioni, da
riassorbire  all'atto  della promozione alla qualifica o al
grado  superiore,  pari  alla  differenza  tra lo stipendio
relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel
nuovo parametro.
    7.  La  corresponsione  degli  stipendi,  nonche' delle
anticipazioni  stipendiali  di  cui  all'art.  5, derivanti
dall'applicazione  del  presente  decreto,  avviene, in via
provvisoria  e  salvo  conguaglio,  ai  sensi dell'art. 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
    8.  Le disposizioni del presente decreto, ai fini della
determinazione  dell'indennita'  di  ausiliaria,  di cui al
decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.  165, non hanno
effetto  nei  confronti  del  personale  gia'  collocato in
ausiliaria al 2 gennaio 2005.».

    
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
    

- La  legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: «Collegamento
delle  pensioni  del  settore  pubblico alla dinamica delle
retribuzioni.  Miglioramento  del trattamento di quiescenza
del  personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
degli istituti di previdenza.».
    - La  legge  8  agosto 1995, n. 335, reca: «Riforma del
sistema  pensionistico  obbligatorio  e complementare.». Si
riporta il testo dell'art. 2, commi 9, 10 e 11:
    «Art.  2  (Armonizzazione).  -  9.  Con  effetto dal 1°
gennaio   1996,  per  i  dipendenti  delle  Amministrazioni
pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche'
per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme   di   previdenza,   si   applica,   ai   fini  della
determinazione  della  base  contributiva  e  pensionabile,
l'art.  12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del
tesoro  sono  definiti  i  criteri  per  l'inclusione nelle
predette   basi   delle   indennita'   e  assegni  comunque
denominati    corrisposti   ai   dipendenti   in   servizio
all'estero.
    10.  Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
15  della  legge  23  dicembre  1994, n. 724, in materia di
assoggettamento   alla   ritenuta   in  conto  entrate  del
Ministero  del  tesoro  della  quota di maggiorazione della
base  pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto  dagli  articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976,  n.  177,  rispettivamente,  per il personale civile,
militare,  ferroviario  e per quello previsto dall'art. 15,
comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
    11.  La retribuzione definita dalle disposizioni di cui
ai  commi  9  e  10 concorre alla determinazione delle sole
quote  di  pensione previste dall'art. 13, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.».
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
    «Art.  2  (Ambito  di  applicazione  e durata). - 1. Il
presente  decreto  si  applica  al  personale  delle  Forze
armate.
    2.  Il  presente  decreto  concerne  il  periodo dal 1°
gennaio  2002  al  31 dicembre 2005 per la parte normativa,
dal  1°  gennaio  2002  al  31 dicembre  2003  per la parte
economica.
    3.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi  dalla  data  di  scadenza  della  parte economica del
presente  decreto,  al  personale  delle  Forze  armate  e'
corrisposto,  a  partire  dal  mese successivo, un elemento
provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del
tasso  di  inflazione  programmato,  applicato  ai  livelli
retributivi   tabellari   vigenti,   inclusa   l'indennita'
integrativa  speciale.  Dopo  ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale,  detto importo e' pari al cinquanta per cento
del  tasso  di  inflazione  programmato  e  cessa di essere
erogato  dalla  decorrenza degli effetti economici previsti
dal  nuovo  decreto del Presidente della Repubblica emanato
ai   sensi   dell'art.   2,   comma 2,  del  decrete  sulle
procedure.».