Art. 5.
              Indennita' operative ed altre indennita'

  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2004  l'indennita'  di  impiego
operativo  di  base,  prevista  per  i  gradi  di  sergente, sergente
maggiore  e  sergente  maggiore  +  15  dalla  tabella 1, allegata al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e'
rideterminata, rispettivamente, in Euro 160,00 mensili lordi, in Euro
180,76 mensili lordi e in Euro 237,57 mensili lordi.
  2.  In  attesa della revisione dell'istituto di cui all'articolo 16
della  legge  23  marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 1° gennaio 2004,
per  le  relative  finalita' e' autorizzata la maggiore spesa di Euro
945.000  annui,  ferme restando le modalita' di attribuzione previste
nel medesimo articolo 16.
  3.  A  decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare
da  parte  della  Societa' per azioni Ferrovie dello Stato o di altre
societa'  ferroviarie  sono  introitate  nell'apposito  capitolo  del
bilancio  dello  Stato  e successivamente riassegnate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello
stato  di  previsione  di spesa del Ministero della difesa per essere
ripartite  fra  il personale militare per i servizi resi, anche negli
anni  precedenti,  nello  svolgimento  di  attivita' ferroviarie e di
funzioni  di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto
delle predette societa'.
  4.  In  relazione  ai versamenti di cui al comma 3, con decreto del
Ministro  della  difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della
Difesa,  sentita  la  Rappresentanza  militare,  sono  determinate le
misure  dei  compensi  da  attribuire  alle  categorie  di  personale
effettivamente impiegate nelle attivita' di cui al comma 3.
  5. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza
sono   riassegnate,   per   le   medesime   esigenze,  nell'esercizio
finanziario successivo.
 
          Note all'art. 5:
              - Si  riporta  la  Tabella  1,  allegata al decreto del
          Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
              «Tabella 1 (art. 5, comma 1):

=====================================================================
          Grado Misure mensili lorde          |         Euro
=====================================================================
Tenente Colonnello +25                        |                402,84
Tenente Colonnello                            |                371,85
Maggiore                                      |                343,44
Capitano                                      |                333,11
Tenente                                       |                299,55
Sottote- nente                                |                165,27
Primo Mare- sciallo +29                       |                343,44
Primo Mare- sciallo +25                       |                333,11
Primo Mare- sciallo                           |                299,55
Mare- sciallo Capo +25                        |                299,55
Mare- sciallo Capo                            |                278,89
Mare- sciallo Ordinario +15                   |                258,23
Mare- sciallo Ordinario +10                   |                237,57
Mare- sciallo Ordinario                       |                180,76
Mare- sciallo                                 |                154,94
Sergente Maggiore Capo +25                    |                299,55
Sergente Maggiore Capo                        |                278,89
Sergente Maggiore +18                         |                258,23
Sergente Maggiore +15                         |                229,82
Sergente Maggiore                             |                154,94
Sergente                                      |                150,00
Caporal Maggiore Capo Scelto +29              |                278,89
Caporal Maggiore Capo Scelto +25              |                258,23
Caporal Maggiore Capo Scelto +17              |                237,57
Caporal Maggiore Capo Scelto                  |                229,82
Caporal Maggiore Capo                         |                180,76
Caporal Maggiore Scelto                       |                154,94
1° Caporal Maggiore (*)                       |              120,00}.

              - La  legge  23 marzo 1983, n. 78, reca: «Aggiornamento
          della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita'
          operative  del  personale  militare.».  Si riporta il testo
          dell'art. 16:
              «Art.  16 (Indennita' supplementare per servizio presso
          poligoni   permanenti,   installazioni   e   infrastrutture
          militari,    stazioni    radio    e   radar   con   compiti
          tecnico-operativi  militari  di  carattere  speciale). - Il
          Ministro  della  difesa,  su  proposta  del  capo  di stato
          maggiore  della  difesa, con decreto da emanare di concerto
          con  il Ministro del tesoro, puo' attribuire una indennita'
          di  impiego  operativo  supplementare, nella misura massima
          mensile  del  100  per  cento  dell'indennita'  di  impiego
          operativo  stabilita  in relazione al grado e all'azianita'
          di  servizio  militare  dall'annessa  tabella I, escluse le
          maggiorazioni  indicate  alle  note  a) e b) della predetta
          tabella,  agli  ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito,
          della  Marina  e  dell'Aeronautica che prestano servizio in
          via continuativa presso:
                poligoni  permanenti  dislocati  a  Capo Teulada ed a
          Perdasdefogu;
                stazioni  radio e radar con compiti tecnico-operativi
          militari  di  carattere  speciale, dislocate sul territorio
          nazionale in localita' non collegate da regolari servizi di
          trasporto pubblico collettivo nonche' altre installazioni e
          infrastrutture   militari   analogamente   dislocate  o  in
          particolari condizioni ambientali.
              Ai  graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma
          speciale   o   raffermati,  in  servizio  presso  poligoni,
          stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate
          nel   decreto  di  cui  al  comma precedente,  puo'  essere
          attribuita un'indennita' supplementare nella misura massima
          mensile di lire 70.000.».