Art. 5. Indennita' operative ed altre indennita' 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennita' di impiego operativo di base, prevista per i gradi di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore + 15 dalla tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminata, rispettivamente, in Euro 160,00 mensili lordi, in Euro 180,76 mensili lordi e in Euro 237,57 mensili lordi. 2. In attesa della revisione dell'istituto di cui all'articolo 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le relative finalita' e' autorizzata la maggiore spesa di Euro 945.000 annui, ferme restando le modalita' di attribuzione previste nel medesimo articolo 16. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare da parte della Societa' per azioni Ferrovie dello Stato o di altre societa' ferroviarie sono introitate nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per essere ripartite fra il personale militare per i servizi resi, anche negli anni precedenti, nello svolgimento di attivita' ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette societa'. 4. In relazione ai versamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentita la Rappresentanza militare, sono determinate le misure dei compensi da attribuire alle categorie di personale effettivamente impiegate nelle attivita' di cui al comma 3. 5. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'esercizio finanziario successivo.
Note all'art. 5: - Si riporta la Tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163: «Tabella 1 (art. 5, comma 1): ===================================================================== Grado Misure mensili lorde | Euro ===================================================================== Tenente Colonnello +25 | 402,84 Tenente Colonnello | 371,85 Maggiore | 343,44 Capitano | 333,11 Tenente | 299,55 Sottote- nente | 165,27 Primo Mare- sciallo +29 | 343,44 Primo Mare- sciallo +25 | 333,11 Primo Mare- sciallo | 299,55 Mare- sciallo Capo +25 | 299,55 Mare- sciallo Capo | 278,89 Mare- sciallo Ordinario +15 | 258,23 Mare- sciallo Ordinario +10 | 237,57 Mare- sciallo Ordinario | 180,76 Mare- sciallo | 154,94 Sergente Maggiore Capo +25 | 299,55 Sergente Maggiore Capo | 278,89 Sergente Maggiore +18 | 258,23 Sergente Maggiore +15 | 229,82 Sergente Maggiore | 154,94 Sergente | 150,00 Caporal Maggiore Capo Scelto +29 | 278,89 Caporal Maggiore Capo Scelto +25 | 258,23 Caporal Maggiore Capo Scelto +17 | 237,57 Caporal Maggiore Capo Scelto | 229,82 Caporal Maggiore Capo | 180,76 Caporal Maggiore Scelto | 154,94 1° Caporal Maggiore (*) | 120,00}. - La legge 23 marzo 1983, n. 78, reca: «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare.». Si riporta il testo dell'art. 16: «Art. 16 (Indennita' supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale). - Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, puo' attribuire una indennita' di impiego operativo supplementare, nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'azianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso: poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu; stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocate sul territorio nazionale in localita' non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonche' altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali. Ai graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso poligoni, stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui al comma precedente, puo' essere attribuita un'indennita' supplementare nella misura massima mensile di lire 70.000.».