Art. 6.
                   Indennita' di presenza festiva

  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2004,  al  personale che presta
servizio  in  un  giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,
n.  139,  e'  rideterminata  nella  misura  giornaliera lorda di Euro
12,00.
 
          Nota all'art. 6:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
          2001,  n.  139,  reca:  «Recepimento  del  provvedimento di
          concertazione  per  le  Forze  armate  relativo  al biennio
          economico  2000-2001.».  Si  riporta  il testo dell'art. 7,
          comma 1:
              «Art.  7  (Indennita'  di  presenza  festiva).  -  1. A
          decorrere  dal  1° gennaio  2001,  al  personale che presta
          servizio  in  un giorno festivo e' attribuita un'indennita'
          nella  misura  giornaliera  lorda  di  lire 19.000 per ogni
          turno.».