Art. 6. Indennita' di presenza festiva 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di Euro 12,00.
Nota all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, reca: «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001.». Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1: «Art. 7 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo e' attribuita un'indennita' nella misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni turno.».