Art. 7. Compensi forfetari di guardia e di impiego 1. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate per l'anno 2004 di Euro 13.735.000 e per l'anno 2005 di Euro 20.095.000. 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 4. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure del compenso forfetario di guardia di cui alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono cosi' rideterminate: prima fascia: Euro 36,00; seconda fascia: Euro 39,00; terza fascia: Euro 42,00; quarta fascia: Euro 47,00.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163: «Art. 9 (Compensi forfettari di guardia e di impiego). - 1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalita' di cui all'art. 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'art. 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione puo' essere elevato fino ad un massimo di centoventi giorni. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11 comma 2, e' corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero. 4. Il compenso di cui al comma 3 e' corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festivita' o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate. 5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalita' da parte del personale. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro. 7. Il compenso di cui al comma 6 e' corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o nell'area di esercitazione. 8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa. 9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa. 10. Dal 1° gennaio 2003 e' abrogato l'art. 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed e' disapplicato l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.». - Si riporta la Tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163: «Tabella 2 (art. 9, comma 2): COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA ===================================================================== Grado |Fascia|Importo ===================================================================== 1° Cap. magg. Cap. Magg. Capo Cap. Magg. Scelto Cap. | | Magg. Capo S. Sergente Sergente Magg. | I | 34,00 --------------------------------------------------------------------- Serg. Magg. Capo Mare- sciallo Maresc. Ordinario | | Maresc. Capo S. Tenente | II | 37,00 --------------------------------------------------------------------- Primo Mare- sciallo Tenente Capitano | III | 40,00 --------------------------------------------------------------------- Maggiore Ten. Col. | IV |45,00.}.