Art. 7.
             Compensi forfetari di guardia e di impiego

  1.  Le  risorse  di  cui  all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate per l'anno
2004 di Euro 13.735.000 e per l'anno 2005 di Euro 20.095.000.
  2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri
contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non
hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
  3.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno
successivo.
  4.  A  decorrere  dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le  misure del compenso
forfetario  di  guardia di cui alla tabella 2 allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  13  giugno  2002,  n.  163, sono cosi'
rideterminate:  prima fascia: Euro 36,00; seconda fascia: Euro 39,00;
terza fascia: Euro 42,00; quarta fascia: Euro 47,00.
 
          Note all'art. 7:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9 del decreto del
          Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
              «Art.  9 (Compensi forfettari di guardia e di impiego).
          - 1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa
          continua  ad essere corrisposto secondo le modalita' di cui
          all'art.  8 del secondo quadriennio normativo Forze armate,
          come  integrato  dall'art.  9  del  biennio economico Forze
          armate  2000-2001,  e  all'art.  29,  comma 4,  del decreto
          legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
              2.  Le  risorse destinate al compenso di cui al comma 1
          sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento
          di  cui  all'art.  16  della  legge  finanziaria  2002.  In
          relazione  alle  predette  risorse  il periodo di fruizione
          puo'  essere  elevato  fino  ad  un  massimo  di centoventi
          giorni.
              3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2003  al  personale
          impiegato  nei  servizi  armati  e  non  di  durata  pari o
          superiori  alle  24  ore,  che per imprescindibili esigenze
          funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non
          possa  fruire  dei recuperi compensativi di cui all'art. 11
          comma 2,  e' corrisposto un compenso forfettario di guardia
          nelle  misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2
          per  ogni  otto  ore di servizio prestato oltre l'orario di
          lavoro giornaliero.
              4.  Il  compenso  di  cui  al comma 3 e' corrisposto in
          aggiunta  alla  giornata lavorativa di riposo psicofisico e
          al   recupero   della   festivita'  o  della  giornata  non
          lavorativa  qualora  il servizio sia stato effettuato nelle
          predette giornate.
              5.  Per  servizi,  armati e non, si intendono i servizi
          presidiari,  di caserma e di guardia che per l'espletamento
          non  richiedono  specifiche  professionalita'  da parte del
          personale.
              6.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2003  in attuazione
          all'art.  3  della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito
          il  compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere
          riportate  nell'allegata  tabella  3  da  corrispondere  in
          sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
              7.  Il  compenso  di  cui  al comma 6 e' corrisposto al
          personale  impegnato  in  esercitazioni  od  in  operazioni
          militari,   caratterizzate  da  particolari  condizioni  di
          impiego  prolungato  e continuativo oltre il normale orario
          di   lavoro,   che   si   protraggono  senza  soluzione  di
          continuita'  per  almeno  quarantotto  ore con l'obbligo di
          rimanere  disponibili  nell'ambito  dell'unita' operativa o
          nell'area di esercitazione.
              8.  Le  esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7
          sono  determinate  nell'ambito  delle rispettive competenze
          dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il
          Capo di Stato Maggiore della Difesa.
              9.  Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi
          di  cui  ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse
          di  cui  ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con
          decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
              10.  Dal  1°  gennaio  2003  e'  abrogato  l'art. 8 del
          secondo  quadriennio normativo Forze armate, come integrato
          dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed
          e' disapplicato l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo
          8 maggio 2001, n. 215.».
              - Si  riporta  la  Tabella  2  allegata  al decreto del
          Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
              «Tabella 2 (art. 9, comma 2):

                   COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA

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                        Grado                        |Fascia|Importo
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1° Cap. magg. Cap. Magg. Capo Cap. Magg. Scelto Cap. |      |
Magg. Capo S. Sergente Sergente Magg.                |  I   |   34,00
---------------------------------------------------------------------
Serg. Magg. Capo Mare- sciallo Maresc. Ordinario     |      |
Maresc. Capo S. Tenente                              |  II  |   37,00
---------------------------------------------------------------------
Primo Mare- sciallo Tenente Capitano                 | III  |   40,00
---------------------------------------------------------------------
Maggiore Ten. Col.                                   |  IV  |45,00.}.