Art. 8.
                    Proroga di efficacia di norme

  1.  Al  personale  delle  Forze  armate,  di  cui  all'articolo  1,
continuano  ad  applicarsi,  ove  non  in  contrasto  con il presente
decreto,   le   norme   stabilite  dai  precedenti  provvedimenti  di
recepimento delle concertazioni.