Art. 12.
        Introduzione dell'articolo 2391-bis del codice civile
  1. Dopo l'articolo 2391 del codice civile e' inserito il seguente:
    «Articolo 2391-bis (Operazioni con parti correlate). - Gli organi
di  amministrazione  delle  societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale  di  rischio  adottano,  secondo  principi generali indicati
dalla  Consob,  regole che assicurano la trasparenza e la correttezza
sostanziale  e  procedurale delle operazioni con parti correlate e li
rendono  noti  nella  relazione  sulla  gestione; a tali fini possono
farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del
valore o delle caratteristiche dell'operazione.
  I  principi  di  cui  al  primo  comma si applicano alle operazioni
realizzate  direttamente  o  per il tramite di societa' controllate e
disciplinano   le   operazioni   stesse   in  termini  di  competenza
decisionale,   di   motivazione  e  di  documentazione.  L'organo  di
controllo  vigila  sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del
primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.».