Art. 15. Modificazioni all'articolo 2412 del codice civile 1. All'articolo 2412 del codice civile dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da societa' italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullita', avvenire mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente.».