Art. 15.
          Modificazioni all'articolo 2412 del codice civile
  1.  All'articolo  2412  del  codice  civile  dopo il sesto comma e'
aggiunto il seguente:
    «Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche alle
obbligazioni  emesse  all'estero  da societa' italiane ovvero da loro
controllate  o  controllanti,  se  negoziate  nello Stato, nei limiti
stabiliti  con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
e  del  Ministro  della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo
17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della
Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa; in questo caso la
negoziazione  ad  opera di investitori professionali nei confronti di
soggetti diversi deve, a pena di nullita', avvenire mediante consegna
di  un  prospetto  informativo  contenente  le informazioni stabilite
dalla  Commissione nazionale per le societa' e la borsa, anche quando
la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente.».