Art. 17.
            Modifiche all'articolo 2426 del codice civile
  1.  All'articolo 2426, primo comma, n. 8-bis), secondo periodo, del
codice civile, dopo le parole: «Le immobilizzazioni» sono inserite le
parole:  «materiali,  immateriali e quelle finanziarie, costituite da
partecipazioni, rilevate al costo».