Art. 18. Modifiche all'articolo 2427 del codice civile 1. All'articolo 2427, primo comma, n. 3-bis), del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la parola: «immobilizzazioni» sono inserite le seguenti: «materiali e»; b) le parole: «di durata indeterminata» sono soppresse; c) la parola: «determinabile» e' sostituita dalla seguente: «rilevante»; d) le parole: «e sugli indicatori di redditivita' di cui sia stata data comunicazione» sono soppresse.