Art. 18.
            Modifiche all'articolo 2427 del codice civile
  1.  All'articolo  2427,  primo comma, n. 3-bis), del codice civile,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo  la parola: «immobilizzazioni» sono inserite le seguenti:
«materiali e»;
    b) le parole: «di durata indeterminata» sono soppresse;
    c) la  parola:  «determinabile»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«rilevante»;
    d) le  parole:  «e  sugli  indicatori  di redditivita' di cui sia
stata data comunicazione» sono soppresse.