Art. 20.
        Modifiche all'articolo 2447-novies del codice civile
  1.  All'articolo  2447-novies,  secondo  comma,  del codice civile,
l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «In  tale caso, si
applicano  esclusivamente  le  disposizioni  sulla liquidazione delle
societa'  di  cui  al  capo  VIII  del  presente  titolo,  in  quanto
compatibili.».