Art. 23. Modifiche all'articolo 2504-bis del codice civile 1. All'articolo 2504-bis, quarto comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Se dalla fusione emerge un avanzo, esso e' iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.».