Art. 23.
          Modifiche all'articolo 2504-bis del codice civile
  1.  All'articolo 2504-bis, quarto comma, dopo il secondo periodo e'
aggiunto il seguente:
    «Se  dalla fusione emerge un avanzo, esso e' iscritto ad apposita
voce  del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di
risultati  economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed
oneri.».