Art. 3. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003 1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole: «da parte del convenuto» sono soppresse; b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»; c) al comma 2, lettera b), le parole: «se ha chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «se sono stati chiamati»; d) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»; e) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»; f) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Se nel processo sono costituite piu' di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.».