Art. 3.
   Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003
  1.  All'articolo  8  del  decreto  legislativo  n.  5 del 2003 sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  lettera b), le parole: «da parte del convenuto»
sono soppresse;
    b) al  comma  1,  lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
    c) al  comma  2,  lettera  b),  le  parole: «se ha chiamato» sono
sostituite dalle seguenti: «se sono stati chiamati»;
    d) al  comma  2,  lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
    e) al  comma  3,  lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
    f) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
      «5-bis.  Se  nel  processo  sono  costituite piu' di due parti,
l'istanza  di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde
efficacia  qualora,  nel  termine assegnato, un'altra parte notifichi
una memoria o uno scritto difensivo.».