Art. 38.
Introduzione dell'articolo 150-bis del decreto legislativo n. 385 del
                                1993
  1.  Dopo l'articolo 150 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e'
inserito il seguente:
    «150-bis. Disposizioni in tema di banche cooperative.
  1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si
applicano  le  seguenti  disposizioni  del codice civile: 2346, sesto
comma,  2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo
comma,  2522,  2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527,
secondo  e  terzo  comma,  2528,  terzo e quarto comma, 2530 secondo,
terzo,  quarto  e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo,
terzo  e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 primo e quarto
comma,  2543,  2544  secondo  comma,  primo  periodo  e  terzo comma,
2545-bis,   2545-quater,  2545-quinquies,  2545-octies,  2545-decies,
2545-undecies   terzo  comma,  2545-terdecies,  2545-quinquiesdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.
  2.  Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e
2530, primo comma, del codice civile.
  3.  Alle  banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le
disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
in quanto compatibili.
  4.  Lo  statuto  delle  banche  di  credito cooperativo contiene le
clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.
  5.  L'articolo  2545-undecies,  primo  e  secondo comma, del codice
civile  si  applica in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo
36.
  6.  L'atto  costitutivo  delle  banche  popolari  e delle banche di
credito  cooperativo  puo'  prevedere,  determinandone  i criteri, la
ripartizione   di   ristorni   ai   soci   secondo   quanto  previsto
dall'articolo 2545-sexies del codice civile.
  7.  Il  termine  per  l'adeguamento  degli  statuti delle banche di
credito   cooperativo   alle   nuove  disposizioni  del  comma  2-bis
dell'articolo 52 e' fissato al 30 giugno 2005.».