Art. 4.
   Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003
  1.  All'articolo  10 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.  La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza
rende  pacifici  i  fatti  allegati  dalle parti ed in precedenza non
specificamente contestati.».