Art. 40.
  Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 385 del 1993
  1.  All'articolo  23, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993,  n.  385,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: «e in
presenza  di  contratti  o  di  clausole  statutarie  che abbiano per
oggetto  o  per  effetto  il  potere  di  esercitare  l'attivita'  di
direzione e coordinamento.».